F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO POL. MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIGLIO ANTONIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO POL. MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIGLIO ANTONIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
La società Polisportiva Maccarese S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del giorno 8.1.2014 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Giglio Antonio la sanzione della squalifica per 7 giornate a seguito della gara Maccarese Giada contro Ginnastica e Calcio Sora del 5.1.2014, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone G, con la seguente motivazione: “espulso per avere a gioco fermo spintonato violentemente un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni dal contenuto minaccioso al Direttore di gara. Nel lasciare il terreno di gioco, colpiva il medesimo calciatore avversario con un calcio al basso ventre cagionandogli intesa sensazione dolorifica (RA – RAA)”. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro e del suo assistente; in particolare, la società ricorrente deduce che la condotta del proprio calciatore sarebbe stata indotta dal comportamento provocatorio e violento di un calciatore avversario, espulso dall’arbitro nella medesima circostanza; quest’ultimo, nell’occasione, avrebbe proferito frasi offensive di contenuto razzista all’indirizzo di un altro giocatore della Maccarese Giada e avrebbe quindi provocato la reazione del Giglio in difesa del proprio compagno; lo stesso calciatore avversario, poi, nell’allontanarsi dal campo con il Giglio, raggiunto il cancello, lo avrebbe colpito violentemente con un calcio alla coscia sinistra (provocandogli un fortissimo ematoma che lo avrebbe costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Ostia dove, dopo le cure del caso, veniva dimesso con prognosi di sei giorni) e, pertanto, avrebbe provocato la reazione violenta del Giglio, unico fatto, quest’ultimo, ad essere registrato dalla terna arbitrale (dall’assistente). Per queste ragioni, la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata mediante riduzione della squalifica tenuto conto delle circostanze illustrate che consentirebbero il riconoscimento delle attenuanti in favore del proprio calciatore Giglio. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e dell’assistente) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Giglio, anche prescindendo dalla sussistenza o meno nel caso concreto di atti provocatori commessi da un avversario, circostanza che comunque non trova alcun riscontro nei documenti ufficiali relativi alla gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Maccarese Giada s.r.l. di Maccarese (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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