F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.SCALCIO MARCON A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SACCAFISOLA/CALCIO MARCON DEL 14.12.2013(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 43 del 15.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.SCALCIO MARCON A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SACCAFISOLA/CALCIO MARCON DEL 14.12.2013(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 43 del 15.1.2014) La società calcio Marcon A.S.D. ha proposto ricorso. ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. c) , C.G.S., avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 43 del 16 gennaio 2014. Il ricorso ha ad oggetto i provvedimenti adottati in relazione alla gara del 14 dicembre 2013 A.S.D. Polisportiva Saccafisola/Calcio Marcon A.S.D., valevole per il Campionato Provinciale Juniores di Venezia. Il referto del direttore di gara così recita: «Il Marcon non si è presentato al campo entro le 18.15». La società, tuttavia, rappresentava alla Delegazione FIGC-LND di Venezia di non essere riuscita «a raggiungere il luogo previsto in quanto le strade che portavano al campo di gioco (Ponte della Libertà) sono rimaste bloccate per gran parte del pomeriggio causa le note manifestazioni di protesta, rendendone impossibile la transitabilità». Per queste ragioni chiedeva il rinvio della partita a data da destinarsi. Il Giudice Sportivo adottava la seguente decisione: «La gara emarginata non si è disputata perché la Soc. Calcio Marcon non ha potuto recarsi a destinazione a causa della “guerriglia urbana” verificatasi dalle 14 alle 17 di Sabato 14/12/2013 che ha impedito la circolazione normale dei mezzi pubblici a Piazzale Roma-Venezia. Considerata la gravità dei fatti accaduti, ampiamente documentata da tutti i “media”, questo Giudice ritiene di considerare la partita “non disputata per causa di forza maggiore” ordinandone la ripetizione Sabato 21.12.2013 alle ore 17.30». Avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo la Polisportiva Saccafisola presentava reclamo, evidenziando «come tutte le gare disputatesi» il 14 dicembre a Venezia «si sono svolte regolarmente» e sottolineando come «anche la nostra squadra Esordienti si è regolarmente recata in trasferta alla Gazzera passando per P.le Roma senza particolari problemi». La società SaccaFisola allegava, inoltre, «cronaca giornaliera Bus ACTV che testimonia la regolare circolazione, unico imprevisto la deviazione dei mezzi al Park isola del Tronchetto (imprevisto che non reca nessun danno, anzi favorisce un più celere arrivo a Sacca Fisola)». La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il ricorso e le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Marcon, rilevato che il direttore di gara, proveniente da Mestre, era presente sul campo di gara all’ora prestabilita, constatato come le altre partite in calendario nella stessa giornata in isole limitrofe alla città di Venezia si sono regolarmente disputate, riteneva «non dimostrata in alcun modo l’impossibilità di raggiungere il campo di gioco di Saccafisola da parte della società Marcon». Per l’effetto, accoglieva il ricorso e infliggeva alla società Marcon la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S. e conseguentemente, omologava «la stessa con il punteggio favorevole alla Società Saccafisola c.s.: Saccafisola – Marcon 3-0». Avverso la predetta decisione della C.D.T. presso il Comitato regionale Veneto la società Calcio Marcon, come si diceva, ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S., ritenendo che «la motivazione, così come riportata nel comunicato sopracitato, non corrisponda ai reali fatti accaduti nella circostanza». La ricorrente ha allegato al ricorso «la documentazione attestante l’impossibilità di raggiungere il sito che ospitava l’incontro di calcio in programma in calendario. (alleg. 4 e 5)», evidenziando che la stessa «è stata da noi recuperata, per oggettivi motivi temporali, in data successiva alla pubblicazione della delibera della C.D.T.» e chiedendo, quindi, «ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., il recupero della gara non disputata per causa di forza maggiore». Il ricorso per revocazione, come qualificato dalla stessa società Marcon, non può trovare accoglimento. Recita la norma di cui all’art. 39, comma 1, alla lett. C: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; […]». L’opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. La norma non impone, cioè, che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). Ciò premesso, il ricorso revocatorio di cui trattasi appare essenzialmente fondato sugli allegati n. 4 (nota ACTV dd. 15.1.2014 di risposta a richiesta di informazioni) e n. 5 (estratto del quotidiano “La Nuova Venezia” del 15 dicembre 2013). Orbene, ritiene questo Collegio che, quanto al documento all. n. 4, non è dimostrato che la società ricorrente non abbia potuto presentare lo stesso nel corso del giudizio di merito a «causa di forza maggiore», così come invece richiesto, in modo vincolante, dalla disposizione prima citata. Peraltro, per completezza di esposizione, deve osservarsi come il contenuto della nota ACTV invocata dalla società ricorrente sia, per un verso, in parziale contrasto con quanto riportato nella c.d. cronaca giornaliera Bus ACTV, già agli atti del procedimento e, per altro verso, comunque sfornito della “natura” di «documento influente» (tantomeno, decisivo) «ai fini del decidere». Sotto siffatto profilo, del resto, risulta assente un’analitica illustrazione della “novità” del documento reperito, così come difetta la dimostrazione della sua potenziale idoneità modificativa della decisione impugnata. Con riferimento al doc. all. n. 5, premessa la radicale insufficienza, ai fini del presente procedimento, di semplici e non qualificate notizie di stampa, deve rilevarsi come si tratti di un mero resoconto giornalistico, che va, peraltro, ad aggiungersi a quelli già presenti agli atti sin dalla fase del procedimento svoltosi innanzi al G.S. Inoltre, il predetto estratto del quotidiano reca la data del 15 dicembre 2013: si tratta, dunque, di “documento” certamente nella disponibilità dell’interessata anche prima della seduta della C.D.T.. In definitiva, ciascuno dei “documenti” introdotti in questo giudizio per revocazione, individualmente considerati nonché valutati in forma aggregata agli altri, se consentono in astratto, sul piano dell’ammissibilità, di rifondare il giudizio precedentemente espresso dalla Commissione Disciplinare Territoriale, non appaiono idonei e, comunque, sufficienti a superare l’eventuale ambiguità interpretativa dei fatti dedotti in giudizio. Né è possibile, in questa sede, un mero riesame del materiale di cui trattasi da parte di questa Corte, che, in difetto delle condizioni sopra ricordate, si tradurrebbe in un inammissibile terzo grado di giudizio. Il ricorso per revocazione come introdotto deve, pertanto, essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Calcio Marcon A.S.D. di Marcon (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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