COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO MANLIO PER TRE GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD CASTELLO 2000 / VIRTUS ORTONA, DISPUTATA IL 16.02.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (C.U. N°41 DEL 20.02.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CASTELLO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO MANLIO PER TRE GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD CASTELLO 2000 / VIRTUS ORTONA, DISPUTATA IL 16.02.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (C.U. N°41 DEL 20.02.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società ASD Castello 2000 ha chiesto revocarsi la sanzione di cui sopra o ridursi la stessa in misura più equa.
Ha dedotto l’appellante che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta ma si sarebbe trattato di un contatto fortuito in danno di giocatore avversario. Allo stesso modo non ci sarebbe stata alcuna minaccia nei confronti del direttore di gara beansi una semplice protesta.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta appare congrua ed adeguata alla gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori della società appellante con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata. Al riguardo, peraltro, il rapporto arbitrale costituisce, come noto, fonte di prova privilegiata che, ovviamente, deve prevalere rispetto all’interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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