COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CASTILENTI CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAZZOCCA PINO FINO AL 31.12.2015 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTILENTI / VESTINA MONTESILVANO, DISPUTATA IL 15.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E”(C.U. N°32 DEL 19.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CASTILENTI CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAZZOCCA PINO FINO AL 31.12.2015 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTILENTI / VESTINA MONTESILVANO, DISPUTATA IL 15.12.2013 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E”(C.U. N°32 DEL 19.12.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società ASD Castilenti Calcio ha impugnato e chiesto la revoca dell’inibizione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al dirigente Mazzocca Pino perché, allontanato nel corso del primo tempo per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco, offendeva l’arbitro; alla notifica del provvedimento spintonava con il petto lo stesso direttore di gara, facendolo indietreggiare e minacciandolo, tentando di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento dei dirigenti della propria squadra. A fine primo tempo, atteso l’arbitro nei pressi dello spogliatoio, dopo averlo ulteriormente minacciato, lo colpiva con una testata sulla scapola sinistra, procurandogli lieve dolore, e venendo poi trattenuto dai tesserati presenti. La società appellante ha sostenuto che l’arbitro della gara è incorso in errore indicando come autore dei fatti il sig. Mazzocca Pino anziché il sig. Palmaricciotti Carmine, dirigente iscritto in distinta e presente in panchina, concludendo per la revoca della sanzione inflitta al sig. Mazzocca. L’arbitro, in sede di supplemento, ha ribadito gli originari riferimenti precisando di aver potuto accertare la responsabilità del Mazzocca per aver appreso il suo nominativo dall’allenatore della stessa società Castilenti ed ha altresì confermato i fatti in precedenza descritti essendo assolutamente certo della volontarietà della testata che l’avrebbe attinto alla scapola sinistra provocandogli un lieve dolore. Lo stesso direttore di gara, peraltro, invitato a comparire dinanzi a questa Commissione, non solo non si è presentato nel giorno ed ora fissati ma non ha giustificato in alcun modo la sua mancata comparizione necessaria, tra l’altro, per chiarire ancora meglio la dedotta circostanza di uno scambio di persona. Osserva la Commissione Disciplinare che, nella impossibilità di avere ulteriori delucidazioni da parte del direttore di gara in ordine ai fatti accaduti, così come dallo stesso descritti, non può dubitarsi, sulla base degli atti a disposizione, che il Mazzocca si sia reso volontariamente responsabile dei gravi comportamenti a lui ascritti con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere integralmente confermata in quanto la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata, soprattutto se si considera che la testata inferta al direttore di gara non è avvenuta nell’immediatezza del primo episodio ma alla fine del primo tempo allorché l’arbitro stava dirigendosi verso il proprio spogliatoio. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone trasmettersi gli atti al Comitato Regionale Abruzzo A.I.A. per gli eventuali provvedimenti del caso riguardo all’arbitro Santaguida Candido della Sez. A.I.A. di Pescara.
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