COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.74 della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 20.2.2014 (squalifica allenatore SERRATORE Fabio fino al 12/3/2014, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.74 della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 20.2.2014 (squalifica allenatore SERRATORE Fabio fino al 12/3/2014, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; considerato che la squalifica inflitta all’allenatore Serratore Fabio non è reclamabile ai sensi dell’art.45, comma 3, lett.b, del Codice Giustizia Sportiva; che la sanzione inflitta al calciatore Sisca Salvatore è congrua ed adeguata ai fatti addebitati al tesserato; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene l’allenatore SERRATORE Fabio; rigetta il reclamo proposto per il calciatore
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