COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.75 della Soc. LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 20.2.2014 (squalifica allenatore SCHIAVELLO Alessandro fino al 12/3/2014, squalifica calciatore GENOLESE Giuseppe fino al 19/5/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.75 della Soc. LOCRI A.C.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 20.2.2014 (squalifica allenatore SCHIAVELLO Alessandro fino al 12/3/2014, squalifica calciatore GENOLESE Giuseppe fino al 19/5/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che la squalifica inflitta all’allenatore Schiavello Alessandro non è reclamabile ai sensi dell’art.45, comma 3, lett.b, del Codice Giustizia Sportiva;
che la sanzione inflitta al calciatore Gelonese Giuseppe, resosi responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti dell’arbitro, appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti contestati e, pertanto, deve essere ridotta;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene l’allenatore SCHIAVELLO Alessandro;
riduce la squalifica inflitta al calciatore GELONESE Giuseppe fino al 21 APRILE 2014;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.
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