COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA FORZA E CORAGGIO I CERVINARA DEL 5.01.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA FORZA E CORAGGIO I CERVINARA DEL 5.01.2014 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società l’ammenda di euro 620.00 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di tre gare interne) perché propri sostenitori, durante la gara minacciavano ed ingiuriavano l’assistente dell’arbitro, colpendolo anche con uno sputo (la sanzione era stata così determinata, anche in considerazione della recidiva gravante sulla società medesima). Con ricorso trasmesso, a mezzo raccomandata postale, in data 16.01.2014, la società Cervinara ha impugnato la citata decisione. Questa C.D.T. ritiene che la linea difensiva della reclamante non possa essere accolta, per quel che riguarda la sanzione principale dell’obbligo di disputa di tre gare in assenza di pubblico. Deve premettersi che la specifica motivazione dell’impugnazione, imperniata sulla confutazione dello sputo all’assistente, che ad avviso della società non sarebbe stato possibile individuare, in quanto la giornata era piovosa, non può essere accolta. Invero, l’affermazione a referto, da parte dell’assistente dell’arbitro, è chiara ed inequivoca, anche sotto il profilo della sua descrizione (“sputo all’orecchio”). È, peraltro, doveroso e congruo sottolineare che, nel suo atto ufficiale, l’assistente ha precisato di essere stato “minacciato ed offeso durante tutto il corso della gara”, ossia con pervicace insistenza, “da parte dei tifosi del Cervinara”. Quanto all’impugnazione relativa alla non omogeneità tra quanto refertato dall’assistente ufficiale dell’arbitro ed il rapporto dei Commissari di Campo, appare conforme al criterio logico-giuridico che l’eventuale non coincidenza assoluta tra il referto di un assistente ufficiale dell’arbitro e quelli dei Commissari di Campo non possa indurre a revocare in dubbio quanto relazionato dall’assistente medesimo, per la doverosa considerazione che la persona colpita dal volgare gesto sia stata, per l’appunto, l’assistente. Per quanto concerne, viceversa, la sanzione accessoria dell’ammenda, questa C.D.T. ritiene di dover tenere conto di quanto specificato dai Commissari di Campo, ovviamente a prescindere dal comportamento dei tifosi della società reclamante, come innanzi puntualizzato, ai danni dell’assistente ufficiale dell’arbitro. Sulla base di questa valutazione, questa Commissione ritiene conforme ad equità ridurre ad euro 300,00 la sanzione accessoria dell’ammenda. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cervinara, di ridurre ad euro 300,00 la sanzione pecuniaria; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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