COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. PAOLISI ’992 – GARA PADULI I F.C. PAOLISI ’992 DELL’1.02.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. PAOLISI ’992 – GARA PADULI I F.C. PAOLISI ’992 DELL’1.02.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 65 del 6.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Loffredo Leopoldo, la sanzione della squalifica per otto giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 13.02.2014, la società F.C. Paolisi ’992 ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, il calciatore Loffredo Leopoldo è stato sanzionato per aver, in seguito ad espulsione, usato nei confronti del direttore di gara un linguaggio non consono e per aver lanciato la fascia di capitano verso lo stesso, senza conseguenze. Nello stigmatizzare il comportamento del calciatore, a maggior ragione in quanto capitano della squadra summenzionata, questa C.D.T. ritiene, per congruità ed al fine dell’equa corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione e la conseguenziale sanzione, di doverla ridurre a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. Paolisi ’992, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Loffredo Leopoldo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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