COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO I SANITÀ CALCIO DEL 15.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO I SANITÀ CALCIO DEL 15.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto nella parte riguardante la perdita della gara. Invero, ai sensi dell’art. 46, comma 4, ed art. 38, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, la società deve, comunque, inviare alla controparte copia del ricorso mediante raccomandata o altro mezzo equipollente purché vi sia la certezza del ricevimento del ricorso. Viceversa, la società reclamante non ha ottemperato. Nel merito poi, alla doglianza delle sanzioni delle squalifiche a carico dei calciatori D’Altrui Antonio e Di Francia Benito, questa Commissione rileva la parziale fondatezza dell’atto. Deve premettersi che il direttore di gara, sentito dalla Commissione, assistito dal Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, nella riunione del 3.02.2014, ha confermato integralmente il proprio referto. Purtuttavia, questa C.D.T. ritiene, per quanto riguarda la posizione del calciatore D’Altrui Antonio, che, in applicazione del principio di adeguatezza ed equa proporzionalità della sanzione, la squalifica a suo carico debba essere ridotta al 7.03.2014. Deve, viceversa, confermarsi la sanzione della squalifica a carico del calciatore Di Francia Benito, in quanto equamente commisurata, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella sola parte riguardante la perdita della gara; in parziale accoglimento, di ridurre al 7.03.2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore D’Altrui Antonio; confermarsi nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,non versata.
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