COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 70 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR SAN CLEMENTE Avverso squalifica per 7 giornate calc. TAMAGNINI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 19.2.2014 gara JUNIOR SAN CLEMENTE – TRE ESSE SALUDECIO del 16.2.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 70 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR SAN CLEMENTE Avverso squalifica per 7 giornate calc. TAMAGNINI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 33 del 19.2.2014 gara JUNIOR SAN CLEMENTE – TRE ESSE SALUDECIO del 16.2.2014 L’A.S.D. JUNIOR SAN CLEMENTE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che a seguito di un grave infortunio riportato da un proprio giocatore, nasceva un battibecco e l’arbitro, travisando la situazione espelleva due calciatori avversari ed il calc. TAMAGNINI, che nel frattempo era già tornato in panchina e non più vicino al direttore di gara. Contesta “il pestone al piede dell’arbitro in quanto, come detto, il giocatore al momento della espulsione era già a bordo campo e non più vicino al direttore di gara e, conseguentemente, anche le minacce, tant’è che possiamo pensare anche ad uno scambio di persone coinvolte”. Chiede la cancellazione della sanzione o, in subordine, una sua riduzione ed un confronto con il direttore di gara. La Commissione, - premesso che l’art. 34, comma 5, del C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate;’ - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. TAMAGNINI, dalla panchina, entrato sul terreno di gioco spintonava alcuni giocatori avversari. L'arbitro avvicinato al gruppetto, allontanava i giocatori avversari e comunicava il provvedimento della espulsione al calc. TAMAGNINI. Questi, avvicinatoglisi, gli pestava volontariamente un piede, causandogli momentaneo dolore e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose,\ d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 7 giornate del calc. TAMAGNINI MIRKO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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