COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 71 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OLIMPIA REGIUM Avverso squalifica per 4 giornate calc. HALITJAHA VALTIN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 19.2.2014 gara OLIMPIA REGIUM – REGGIANA CALCIO A 5 del 14.2.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 05.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
71 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OLIMPIA REGIUM
Avverso squalifica per 4 giornate calc. HALITJAHA VALTIN
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 19.2.2014
gara OLIMPIA REGIUM – REGGIANA CALCIO A 5 del 14.2.2014
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.
46, comma 4, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D.
OLIMPIA REGIUM e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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