COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ACD CORMONESE avverso la squalifica del proprio calciatore PERONI Alessandro per tre giornate di gara e avverso l’ammonizione del proprio allenatore SDRIGOTTI Luca (in c.u. n° 87 del 20.02.2014).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ACD CORMONESE avverso la squalifica del proprio calciatore PERONI Alessandro per tre giornate di gara e avverso l’ammonizione del proprio allenatore SDRIGOTTI Luca (in c.u. n° 87 del 20.02.2014). Con tempestivo reclamo la ACD CORMONESE impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico del proprio calciatore PERONI Alessandro per tre giornate di gara “per essere stato espulso al 48' del secondo tempo a seguito di seconda ammonizione; perché, dopo l'espulsione, rivolgeva espressione ingiuriosa nei confronti dell'arbitro; perché, successivamente, si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e doveva essere portato fuori dai compagni, facendo ritardare di 2 minuti la ripresa del gioco”; impugnava altresì l’ammonizione del proprio allenatore SDRIGOTTI Luca. Chiedeva di essere sentita dalla CDT per meglio esporre le ragioni del proprio reclamo. La CDT, i cui componenti sono stati singolarmente contattati dal Presidente per valutare in linea preliminare l’ammissibilità del reclamo, lo ritiene inammissibile, per cui diventerebbe inutile dispendio di tempo e di energie la convocazione apposita della riunione per sentire la Società, le cui deduzioni non potrebbero apportare argomento alcuno nel senso della ammissibilità del reclamo. Circa la posizione dell’allenatore SDRIGOTTI Luca, infatti, vige la regola dettata dall’art. 45 CGS per cui, quanto ai tecnici, non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari inferiori alla squalifica fino ad un mese. Quanto al calciatore PERONI Alessandro, il reclamo è altrettanto inammissibile nella vigenza dei fondamentali precetti dettati dagli artt. 33/6 e 36/2 CGS secondo i quali i reclami devono essere motivati e dell’art. 35/1 CGS per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Manca inoltre ogni previsione in ordine alla tassa reclamo. Ebbene, esclusa la impugnabilità della ammonizione dell’allenatore, il reclamo in ordine alla squalifica del calciatore si limita a rilevare l’eccessività del provvedimento portando a fondamento la contestazione della prima e della seconda ammonizione disposte dall’arbitro e la negazione che il calciatore abbia “offeso o apostrofato l’arbitro” e che abbia tardato la sua uscita dal campo. È evidente che le ammonizioni assunte in campo sono provvedimenti riservati alla discrezionalità piena dell’arbitro e sono insindacabili dagli Organi di Giustizia Sportiva. Quanto alla cruda smentita di un fatto refertato dall’arbitro, la CDT ha già in altre occasioni considerato che la mera negazione non costituisce motivazione. Ma c’è di più. Nell’ottica di una sempre opportuna opera di educazione alla legalità, di diffusione delle conoscenze normative, e di trasparenza del proprio operato, la CDT intende affondare la vicenda anche nel merito per segnalare quale “fortuna” abbia avuto la reclamante nel vedersi dichiarare inammissibile il suo reclamo. L’art. 19/10 CGS dispone che “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Il calciatore è stato espulso dall’arbitro nel corso della gara per doppia ammonizione, per cui la base di partenza per il calcolo della squalifica è dato da UNA GIORNATA. Dopo l’espulsione, secondo la reclamante, il calciatore si sarebbe rivolto all’arbitro con una frase priva di offensività. Per dare concretezza al proprio assunto, la reclamante riporta virgolettate le parole che, a sua detta, il calciatore avrebbe rivolto al direttore di gara. La frase inizia con un esplicito “ma che cazzo fai”. Tale espressione, seppur corrente nel linguaggio moderno, inequivocabilmente esprime (come minimo) mancanza di riguardo verso il proprio interlocutore. Ebbene, l’art. 19/4 CGS recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di & condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Il calcolo della squalifica, così, si aggrava a UNA + DUE = TRE GIORNATE. Non basta. Il calciatore copriva nel frangente il ruolo di capitano della squadra. L’Art. 73/4 NOIF dispone che “È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.” Il computo, così, sale a QUATTRO GIORNATE di squalifica. Infine, dopo l’espulsione (1 giornata), dopo la frase irriguardosa (+2 giornate) rivolta all’arbitro, il capitano (+1 giornata), ha tardato la sua uscita dal campo di gioco. Ex art. 35 CGS, abbiamo già scritto, non è contestabile quella circostanza con la semplice negazione. Facendo i conti con il pallottoliere, aggiungendo almeno una GIORNATA ancora, anche considerando la continuazione della condotta sanzionata, arriviamo ad una SQUALIFICA di almeno CINQUE GIORNATE DI GARA! Ne deriva che il GST è stato fin troppo indulgente e bendisposto nei confronti del calciatore PERONI, mentre la CDT, se avesse avuto occasione di entrare nel merito della vicenda, mediante previo vaglio di ammissibilità del reclamo, non avrebbe potuto esimersi dal rettificare la mitezza eccessiva della squalifica inflitta dal GST portandola alle conseguenze che abbiamo sviluppato. Infatti, secondo l’art. 36/3 CGS “La Commissione disciplinare territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.” La declaratoria di inammissibilità, in altri termini, impedisce alla CDT di decidere in pejus questa vicenda. Lo sfogo finale del firmatario del reclamo richiede una considerazione da parte della Procura Federale. PQM La C.D.T. – FVG Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa. Rimette gli atti alla Procura Federale per ogni sua opportuna valutazione.
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