COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FANELLA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 6.2.2014 (Gara: VICO NEL LAZIO – VIRTUS TECCHIENA del 1°.2.2014 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 174/CDT del 27/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FANELLA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 6.2.2014 (Gara: VICO NEL LAZIO – VIRTUS TECCHIENA del 1°.2.2014 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la ricorrente VIRTUS TECCHIENA, eccependo la decisione del Giudice di prime cure, assume che il calciatore FANELLA si sarebbe limitato ad espressioni irriguardose verso l’arbitro, senza venire a contatto con lo stesso. Per tali motivi, ribaditi in sede di audizione, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica inflitta al FANELLA. Nel proprio referto, l’arbitro riferisce che il citato calciatore, dopo essere stato ammonito, lo afferrava per un braccio senza conseguenze, e gli rivolgeva frase irriguardosa. A parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, aldilà del comportamento inaccettabile del FANELLA nei confronti dell’arbitro, la squalifica inflittagli, offre margini per una rivisitazione, stante che il gesto non ha causato alcuna conseguenza nei confronti del direttore di gara. Per tali motivi, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società VIRTUS TECCHIENA, riducendo la squalifica del calciatore FANELLA GIANMARCO al 28.2.2014, così come anticipato sul C.U. n. 168 del 21.2.2014. La tassa reclamo va restituita.
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