COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOCERA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 13.2.2014 (Gara: VIS BRACCIANO – TUSCIA FOGLIANESE del 9.2.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 181/CDT del 07/03/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOCERA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 13.2.2014 (Gara: VIS BRACCIANO – TUSCIA FOGLIANESE del 9.2.2014 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante esclude che il calciatore NOCERA abbia rivolto un insulto razzista all’avversario, in
occasione della sostituzione, e ritiene invece che l’arbitro si sia confuso, attribuendo
erroneamente al NOCERA quell’insulto che il giocatore avversario lamentava, a gran voce, di aver ricevuto. Per tale motivo si è quindi chiesta la revoca del provvedimento disciplinare. Nel rapporto di gara e relativo supplemento, l’arbitro ha dichiarato che al 35mo del secondo tempo, aveva espulso il n. 12 NOCERA ANDREA, della VIS BRACCIANO e, dopo l’avvenuta sostituzione del n. 9 del TUSCIA FOGLIANESE, si era alzato dalla propria panchina e avvicinatosi a quella della squadra avversaria, aveva rivolto al giocatore sostituito una espressione offensiva di contenuto razzista; espressione che il Direttore di gara ha dichiarato di “aver sentito molto bene “ in quanto si trovava li vicino, a seguito della sostituzione appena avvenuta. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato che il calciatore NOCERA abbia rivolto al giocatore
avversario di colore una espressione offensiva e denigratoria di contenuto chiaramente razzista, sicchè deve ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 174 del 27.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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