COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società LEGNANO CALCIO 1913 A.S.D. Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 16.02.2014 tra Atletico San Giuliano / Legnano Calcio 1913 A.S.D. C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società LEGNANO CALCIO 1913 A.S.D. Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 16.02.2014 tra Atletico San Giuliano / Legnano Calcio 1913 A.S.D. C.U. n. 41 del CRL datato 20.02.2014. La società LEGNANO CALCIO 1913 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per 3 gare a carico del giocatore Andrea CERIANI, lamentando che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento tenuto, in quanto il calciatore si sarebbe limitato a richiedere in modo pacato, sebbene ancora in trance agonistica, al DG se l’espulsione subita fosse frutto di una doppia ammonizione o espulsione diretta, ma di non aver tenuto comportamenti esplicitamente non regolari ed aggressivi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal referto dell’arbitro – il quale si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge con chiarezza che il giocatore Andrea CERIANI insultava più volte l’arbitro rivolgendo inoltre frasi minacciose nei confronti dello stesso. La decisione del GS, seppur benevola, merita in ogni caso di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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