COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LORESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA SIROLESE/LORESE DEL 16.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 84 del 05.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LORESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA SIROLESE/LORESE DEL 16.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 84 del 05.12.2012) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RADENTI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sette gare effettive per avere negato la propria collaborazione all’arbitro, che gliene aveva fatto richiesta, e per essersi unito ai suoi compagni di squadra che, con fare minaccioso, accerchiarono l’arbitro, prima che questi sospendesse definitivamente l’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lorese chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore, nell’occasione Capitano della squadra, in quanto questi, innervosito per la concitazione del momento, inizialmente negò la propria collaborazione al direttore di gara, ma poi, su sollecitazione di questi, intervenne tenendo lontano i suoi compagni di squadra e proteggendolo così da ulteriori aggressioni. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato che il Radenti Andrea, da lui invitato ad intervenire, in quanto capitano della squadra, per allontanare un suo compagno di squadra espulso, rifiutò la collaborazione richiestagli; successivamente, era tra quei calciatori che accerchiarono l’arbitro e nulla fece per allontanare i propri compagni di squadra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Radenti Andrea, responsabile di essersi sottratto ai suoi doveri di capitano ed avere contribuito, con il proprio comportamento, a determinare la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro. Al riguardo, non appare superfluo ricordare la disposizione di cui al 4° comma dell’art. 73 delle NOIF secondo la quale “E’ dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra” ed “Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Lorese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RADENTI Andrea a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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