COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ACLI VILLA MUSONE/FANO CALCIO A 5 DEL 12.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI DI CALCIO A CINQUE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 126 del 19.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ACLI VILLA MUSONE/FANO CALCIO A 5 DEL 12.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI DI CALCIO A CINQUE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 126 del 19.2.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa dell’incontro indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Fano Calcio a 5 chiedendo l’annullamento delle sanzioni ivi applicate e, quindi, la “ripetizione” della gara de quo. Deduceva la reclamante di essere caduta in errore sull’orario di inizio della gara in quanto anticipato alle ore 17,30 con provvedimento del CRM pubblicato sul Com. Uff. n. 110 sfuggito alla lettura, e che i propri tesserati arrivarono comunque sul posto verso le ore diciotto, alcuni cinque minuti prima, altri due minuti dopo, secondo l’orario rilevato dall’arbitro. La medesima società riferiva di essere stata informata dell’orario dell’incontro telefonicamente dal personale del Comitato Regionale Marche, il quale provvedeva ad informare pure la società ospitante, poiché anch’essa caduta nello stesso errore e disposta, comunque, a disputare la gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: - di essere arrivato all’impianto sportivo di Villa Musone di Loreto alle ore 17,30 e di averlo trovato chiuso; - che alle ore 17,47 circa arrivarono i giocatori ed i dirigenti locali, asserendo di sapere che l’incontro fosse fissato per le ore 19,00; - alle ore 17,55 arrivò un dirigente del Fano Calcio a 5, il quale gli disse che la squadra stava arrivando; - di avere lasciato l’impianto sportivo alle ore 18,02, dopo avere espletato gli adempimenti preliminari alla gara relativamente alla squadra locale. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il proposto gravame possa essere accolto, non certo per violazioni regolamentari obiettivamente insussistenti nelle decisioni dell’Arbitro e del Giudice sportivo e senza volere inficiare i principi di diritto sportivo applicati, ma sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, tenuto conto della peculiarità dei fatti, della disponibilità della società ospitante e, soprattutto, che trattasi di gara del Campionato Allievi e, quindi, attività del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica organizzata con le specifiche finalità tecniche, didattiche e sociali, previste dal legislatore sportivo in materia; P.Q.M. in accoglimento il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Fano Calcio a 5, annulla l’impugnata delibera dando altresì mandato al competente Comitato Regionale Marche per il recupero della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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