COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società USD GAR REBAUDENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 20.02.2014 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara La Chivasso – Gar Rebaudengo disputata in data 15.02.2014, Campionato Juniores Provinciale Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società USD GAR REBAUDENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 20.02.2014 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara La Chivasso – Gar Rebaudengo disputata in data 15.02.2014, Campionato Juniores Provinciale Girone B Il Giudice sportivo ha assegnato gara persa alla società Gar Rebaudengo in quanto, come si legge nel comunicato, “venivano espulsi cinque propri giocatori” e pertanto la medesima società “veniva a trovarsi sul terreno di gioco con solo sei, numero insufficiente per poter continuare a gareggiare, come sancito dall’art. 73/2 delle Noif”. Il Giudice sportivo ha altresì disposto la squalifica per due giornate nei confronti di 5 giocatori della Società GAR REBAUDENGO nonché di 3 giocatori della Società LA CHIVASSO, in quanto i medesimi avevano partecipato alla rissa scoppiata all’inizio del secondo tempo. Con ricorso inviato in data 25.02.2014, la USD GAR REBAUDENGO formula alcune osservazioni critiche con riguardo al motivo che avrebbe determinato il direttore di gara a sospendere la partita. La decisione non sarebbe stata dettata dal numero dei giocatori squalificati tra le fila della società ricorrente bensì dal venir meno delle condizioni di sicurezza per proseguire l’incontro. Tale motivazione, a dire del ricorrente, sarebbe stata riferita dal direttore di gara nonché colta da alcuni dirigenti e quindi riportata su alcuni mezzi di informazione. Evidenzia il ricorrente come i giocatori espulsi sarebbero in totale cinque, tre appartenenti alla GAR REBAUDENGO e due alla squadra avversaria. Il ricorrente chiede pertanto di annullare la decisione del giudice sportivo che assegna gara persa, senza contestare le squalifiche inflitte ai calciatori. La ricostruzione dei fatti avanzata con il ricorso, ed in parte ripresa dai mezzi di informazione, non trova alcun riscontro nel referto arbitrale. Il direttore di gara evidenzia in modo chiaro ed inoppugnabile quanti giocatori sono stati espulsi per avere partecipato alla rissa, precisando quanti sono stati sanzionati immediatamente e quanti in un momento immediatamente successivo. Né può ipotizzarsi confusione alcuna posto che il direttore di gara indica puntualmente i numeri di maglia dei 5 giocatori espulsi tra le file della GAR REBAUDENGO e dei 3 espulsi tra le fila della LA CHIVASSO. Così come riportato anche sulle distinte allegate al rapporto. Situazione che ha portato correttamente alla decisione di sospendere la gara “considerato che da parte della società Rebaudengo non sussisteva più il numero sufficiente per il proseguo della gara”. Nessun minimo riferimento al venir meno delle condizioni di sicurezza. Quello che viene meno è esclusivamente il numero minimo di giocatori in campo per poter regolarmente portare a termine l’incontro. Irrilevante appare pertanto il fatto che di diversa opinione siano i dirigenti delle società interessate nonché i giornalisti che ne hanno raccolto le dichiarazioni. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della USD GAR REBAUDENGO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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