COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S. BITONTO – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 9/2/2014 (Reclamo della società U.S. BITONTO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SANGIRARDI Giuseppe e MODESTO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S. BITONTO – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 9/2/2014 (Reclamo della società U.S. BITONTO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SANGIRARDI Giuseppe e MODESTO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che può accedersi ad una sola riduzione della squalifica inflitta al calciatore SANGIRARDI Giuseppe atteso che, dalla documentazione ufficiale, il suo comportamento può essere qualificato come condotta gravemente antisportiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara (già scontate); ritenuto che il comportamento del calciatore MODESTO Vincenzo è stato adeguatamente punito dal Primo Giudice con la squalifica per n. 3 giornate (già acontate) P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a n. 3 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore SANGERARDI Giuseppe della società U.S. BITONTO; - Confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it