COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: U.S. BITONTO – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 9/2/2014 (Reclamo della società U.S. BITONTO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SANGIRARDI Giuseppe e MODESTO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: U.S. BITONTO – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 9/2/2014 (Reclamo della
società U.S. BITONTO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico dei calciatori SANGIRARDI Giuseppe e MODESTO Vincenzo di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che può accedersi ad una sola riduzione della squalifica inflitta al calciatore SANGIRARDI
Giuseppe atteso che, dalla documentazione ufficiale, il suo comportamento può essere qualificato
come condotta gravemente antisportiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro per cui più
adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara (già scontate);
ritenuto che il comportamento del calciatore MODESTO Vincenzo è stato adeguatamente punito
dal Primo Giudice con la squalifica per n. 3 giornate (già acontate)
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a n. 3 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore SANGERARDI
Giuseppe della società U.S. BITONTO;
- Confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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