COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.P. GIOVENTU CAMPI del 16/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. STELLA DEL COLLE – A.P. GIOVENTU CAMPI del 16/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. STELLA DEL COLLE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento va punito il comportamento dei sostenitori locali per l’aggressione subita dall’arbitro in prossimità del campo sportivo; ritenuto che fortunatamente tale aggressione non ha avuto conseguenze di particolare violenza per cui più adeguata rispetto a quanto deliberato dal Primo Giudice si appalesa la sanzione della squalifica del campo di gioco (che va confermata) ma va solo ridotta la sanzione dell’ammenda a € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a € 200,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. STELLA DEL COLLE, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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