COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ORIONE 96 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara Orione 96 / Villagrande del 09.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ORIONE 96 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara Orione 96 / Villagrande del 09.02.2014. La Società Orione 96 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato fino al 30 giugno 2014 il calciatore Valdes Simone perché “al termine dell’incontro colpiva il direttore di gara con una veemente spallata”. La reclamante chiede in via principale l’annullamento della sanzione e in via subordinata la sua riduzione; nella motivazione del reclamo si afferma l’inesistenza di qualsiasi intento offensivo da parte del calciatore e che comunque il suo comportamento non integrerebbe in ogni caso gli estremi di una condotta violenta, ma eventualmente solo di una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato quanto dichiarato nel rapporto di gara, ribadendo in particolare di essere stato colpito dal Valdes con una spallata volontaria, che gli procurava dolore fino a tarda sera. Il Presidente della società reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione con l’assistenza del legale della Società, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ed in particolare le dichiarazioni rese dall’arbitro, che sono fonte di prova privilegiata, ritiene che non possano esservi dubbi circa la volontarietà dell’atto di violenza nei confronti del direttore di gara ma che stante l’assenza di lesioni, la durata della squalifica debba essere ridotta fino al 13 aprile 2014. La Commissione, per questi motivi, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Valdes Simone fino al 13 aprile 2014. Dispone il non addebito della tassa.
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