COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.KARAGNANJ 013 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 13.02.2014. Gara Azzanì / Karagnanj 013 dell’8.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.KARAGNANJ 013 (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 13.02.2014. Gara Azzanì / Karagnanj 013 dell’8.02.2014. La società Karagnanj 013 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto quanto segue: - squalifica fino al 13.02.2016 del calciatore Campos Josè Antonio per avere colpito violentemente l’arbitro al volto con una mano, facendogli perdere l’equilibrio e procurandogli un forte dolore al labbro, allo zigomo destro e alla mandibola; - squalifica per sei giornate dell’allenatore Brundu Massimo, per avere spintonato il direttore di gara con violenza sul petto e averlo apostrofato volgarmente, nel tentativo di strappargli dalle mani il cartellino con il quale stava notificando l’espulsione al giocatore Campos; - squalifica per quattro giornate del calciatore Nicolai Paolo, per avere dapprima proferito proteste e volgari ingiurie all’arbitro e quindi, alla notifica del conseguente provvedimento disciplinare, avere afferrato con forza la mano dello stesso tentando di strappargli il cartellino e persistendo nelle offese verbali; - squalifica per tre giornate dei calciatori Inzaina Valerio, Piga Massimo e Roselli Roberto, per avere apostrofato e minacciato pesantemente il direttore di gara mentre si avviava verso gli spogliatoi. La Società reclamante chiede la riduzione di tutte le squalifiche escludendo qualsiasi condotta violenta da parte dei propri tesserati e sostenendo che comunque avrebbero tutti agito in stato di provocazione, determinata dai numerosi errori commessi dall’arbitro durante la direzione della gara. La Commissione, letti gli atti del procedimento, sentiti il direttore di gara ed il rappresentante della società ricorrente, delibera quanto segue. Per quanto concerne la posizione del giocatore Campos Josè Antonio occorre evidenziare che l’arbitro, nel confermare quanto già scritto nel referto, precisava di aver subito un colpo dal predetto tesserato, infertogli improvvisamente anche se non particolarmente violento; una condotta certamente grave e di per se meritevole di adeguata censura, anche in considerazione dell’età e dell’esperienza che avrebbe dovuto contraddistinguere il calciatore nell’esercizio delle sue azioni; tuttavia, l’assenza di lesioni di grave entità e di malattia per la persona del direttore di gara, unite alla singolarità dello schiaffo, non reiterato, costituiscono elementi tali da determinare nella squalifica fino al 31.12.2014, la sanzione più equa e proporzionata al caso di specie. Ciò anche alla luce della condotta della ricorrente società, che per la verità non ha negato il fatto di violenza, peraltro descritto da un arbitro ragionevole nella sua esposizione e preciso, oltre che coerente, nell’illustrare la condotta del giocatore Campos. Va invece integralmente confermata la squalifica nei confronti dell’allenatore Brundu, responsabile di ingiurie e minacce reiterate, oltre che di un’azione violenta nei confronti dell’arbitro, di talchè nessuna riduzione può essere applicata, anche in considerazione del ruolo di esempio che l’allenatore deve sempre avere nel corso della gara. La squalifica del giocatore Nicolai va invece ridotta a tre gare, al pari di quelle inflitte nei confronti dei calciatori Inzaina, Piga e Roselli, che vanno diminuite da tre a due giornate di squalifica, ciò in ossequio al disposto normativo di cui all’art.19, 4° comma, lett.a del C.G.S., che prevede in due giornate la punizione da infliggere, nel minimo, all’indirizzo di un calciatore reo di condotte ingiuriose ed irriverenti nei confronti dell’arbitro. Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del calciatore Campos fino al 31.12.2014; riduce altresì la squalifica del calciatore Nicolai Paolo da quattro a tre gare, e dei calciatori Piga, Roselli e Inzaina da tre a due giornate.Conferma la squalifica dell’allenatore Brundu.Dispone la restituzione o comunque il non addebito della tassa.
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