COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°136/A A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) avverso perdita gara per 0–3, ammenda di € 500,00 inibizione fino al 31.03.2015 dei sig.ri Sortino Gianpaolo e Sortino Giuseppe e squalifica fino al 02.02.2019 calciatore Nifosì Antonio gara Campionato Allievi Regionali Girone “W” Piccoli Campioni/ Athena del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°136/A A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) avverso perdita gara per 0–3, ammenda di € 500,00 inibizione fino al 31.03.2015 dei sig.ri Sortino Gianpaolo e Sortino Giuseppe e squalifica fino al 02.02.2019 calciatore Nifosì Antonio gara Campionato Allievi Regionali Girone “W” Piccoli Campioni/ Athena del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Con appello ritualmente inviato a firma del rappresentante legale pro tempore l’ASD Piccoli Campioni ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che nessuna aggressione si è verificata in danno del direttore di gara e che quanto dallo stesso scritto è solo il frutto di quanto suggeritogli dall’osservatore arbitrale presente in campo il quale addirittura avrebbe minacciato i dirigenti della reclamante. La reclamante, inoltre sostiene ancora che non corrisponderebbe a verità la circostanza che il Sortino Giuseppe era presente al pronto soccorso dove il direttore di gara si era recato per farsi refertare. A riprova di quanto sopra allega una dichiarazione su carta intestata della società Athena a presunta firma di tale Di Marco Vincenzo. Chiede, inoltre, che ai fini istruttori vengano escussi il calciatore Nifosì Antonio oltre al dirigente ed all’allenatore della Società Athena. Quanto sopra è stato ribadito dalla società in sede di audizione all’udienza odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’impugnazione relativa all’assegnazione della gara perduta per 0 – 3 è inammissibile non essendovi prova che copia dei motivi sia stata inviata alla consorella. La Commissione Disciplinare Territoriale, inoltre, rileva che nel presente procedimento non sono ammesse prove testimoniali atteso che il procedimento è basato solo sugli atti ufficiali di gara (referto e suoi eventuali supplementi) che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 39’ del 2° t., a seguito dell’assegnazione di un calcio di punizione a favore della soc. Athena, il calciatore della società Piccoli campioni sig. Nifosì Antonio si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso assumendo nei suoi confronti un comportamento oltre che offensivo anche discriminatorio in ragione del colore della pelle facendo seguire tale suo comportamento da uno sputo che raggiungeva l’arbitro al volto. Una volta avuto notificato il provvedimento dell’espulsione il predetto calciatore tentava di colpire una prima volta l’arbitro con un pugno al volto non riuscendovi perché quest’ultimo riusciva a schivare il colpo, ma subito dopo sferrava un secondo pugno che raggiungeva il direttore di gara al collo appena sotto l’orecchio sinistro. A seguito di ciò l’arbitro accusava un forte dolore e stordimento tanto che cadeva a terra perdendo i sensi per qualche secondo. Nel riprendere i sensi l’arbitro notava che gli era vicino l’osservatore arbitrale, nel frattempo entrato sul terreno di gioco, il quale stava facendo allontanare i calciatori della Soc. Piccoli Campioni che gli stavano intorno con fare minaccioso riuscendo così a farlo rientrare nello spogliatoio. Riferisce ancora l’arbitro nel suo referto che solo dopo circa mezz’ora era possibile lasciare l’impianto sportivo per raggiungere il pronto soccorso in quanto davanti gli spogliatoi stazionavano i sig.ri Sortino Gianpaolo e Sortino Giuseppe i quali spalleggiati dai genitori dei loro atleti ne impedivano l’uscita assumendo peraltro un comportamento minaccioso. I predetti Sortino Giuseppe e Sortino Gianpaolo, sempre spalleggiati dai genitori dei loro atleti, attendevano il direttore di gara all’uscita dal pronto soccorso assumendo ancora una volta un comportamento minaccioso nel tentativo di indurlo a non riportare in referto quanto effettivamente accaduto. In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro alcuno quanto sostenuto dalla reclamante nel suo gravame risultando la riferita aggressione compatibile con il trauma refertato dal medico del pronto soccorso con la conseguenza che l’appello non può trovare accoglimento in ragione dei gravi comportamenti posti in essere dai tesserati della società Piccoli Campioni in danno dell’arbitro risultando tutte le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. In ragione delle gravi accuse rivolte nei confronti del direttore di gara e dell’osservatore arbitrale riportate nei motivi di appello e allo stato prive di alcun effettivo riscontro, deve disporsi la trasmissione della presente sentenza e dei relativi atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it