COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 142/A A.S.D. COLLESANO (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città – Gara Campionato 1° Cat. girone “C” Virtus Capo D’Orlando/Collesano del 08/02/2014 – C.U. N° 355 del 12/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 142/A
A.S.D. COLLESANO (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città - Gara Campionato 1° Cat. girone “C” Virtus Capo D’Orlando/Collesano del 08/02/2014 – C.U. N° 355 del 12/02/2014
Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, l’A.S.D. Collesano impugna la decisione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga revocata atteso che nessuna spinta è stata data al direttore di gara da parte del calciatore Daniele Città.
Nessuno è comparso alla odierna udienza, nonostante rituale convocazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che il calciatore Città Daniele è stato espulso al 24’ del 2° t. perché spingeva il direttore di gara in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria.
In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla reclamante risultando certa l’identificazione del calciatore Daniele Città quale autore del gesto nei confronti del direttore di gara.
Conseguentemente il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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