COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 151/A Sig. MATTEO SCAVUZZO (Società Gangi Calcio – PA) avverso la squalifica per sei gare – Gara Campionato 1° Cat. girone “H” Gangi Calcio/Città di Castellana del 16/02/2014 – C.U. N° 368 del 18/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 151/A Sig. MATTEO SCAVUZZO (Società Gangi Calcio – PA) avverso la squalifica per sei gare - Gara Campionato 1° Cat. girone “H” Gangi Calcio/Città di Castellana del 16/02/2014 – C.U. N° 368 del 18/02/2014 Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Matteo Scavuzzo, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. In buona sintesi il reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi in ragione del fatto che il contatto con l’arbitro è stato del tutto involontario stante lo stretto passaggio che porta agli spogliatoi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al termine della gara il sig. Matteo Scavuzzo n. 8 del Ganci si avvicinava, unitamente ad un proprio compagno di squadra, al direttore di gara nei confronti del quale assumeva un comportamento minaccioso dicendogli in particolare che era stato fortunato perché se non avessero vinto l’incontro non sarebbe uscito dal campo. Inoltre, riferisce sempre l’arbitro nel proprio rapporto, che nel profferire dette minacce il calciatore Scavuzzo lo colpiva con una spallata. In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dal reclamante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione appena congrua e quindi non suscettibile di alcuna riduzione e ciò anche in considerazione del fatto che il reclamante ricopriva la funzione di capitano. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto disponendosi l’incameramento della tassa reclamo versata.
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