COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 152/A A.S.D. CEFALU’ CALCIO (PA) avverso la squalifica fino al 25/03/2014 dell’allenatore sig. Minutella Giuseppe – Gara Campionato Promozione girone “A” Dattilo/Cefalù Calcio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 152/A A.S.D. CEFALU’ CALCIO (PA) avverso la squalifica fino al 25/03/2014 dell’allenatore sig. Minutella Giuseppe - Gara Campionato Promozione girone “A” Dattilo/Cefalù Calcio del 16/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Cefalù calcio, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga revocata in ragione del fatto che il sig. Giuseppe Minutella non ha mai assunto alcun comportamento irriguardoso o offensivo nei confronti dell’arbitro. La società, inoltre, pur non avanzando alcuna richiesta di audizione, chiede che, ai fini istruttori, sia disposta l’audizione del Minutella. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva l’inammissibilità della richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante atteso che ai sensi dell’art. 35 n° 1 commi 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 25’ del 2’ t. il sig. Giuseppe Minutella veniva allontanato dal terreno di giuoco in quanto assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Lo stesso sig. Minutella, inoltre, al termine della gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi assumeva ancora una volta un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. In ragione di quanto sopra non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla reclamante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione congrua ai fatti addebitati al sig. Giuseppe Minutella. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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