COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 189/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente G.S.D. Enna Calcio) GSD ENNA CALCIO (società cessata 29/06/2013)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 189/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente G.S.D. Enna Calcio) GSD ENNA CALCIO (società cessata 29/06/2013) Con nota 323/pf12-13/GS/reg del 29/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Giuseppe Cannarozzo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore, in occasione della gara del campionato di Promozione Fiumefreddese/Enna Calcio del 15/09/2012, il sig. Vittorio Privitera (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 114.402) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l’anzidetta stagione sportiva. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società GSD Enna Calcio ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l’ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che la G.S.D. Enna Calcio ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Vittorio Privitera, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società. Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al sig. Giuseppe Cannarozzo la sanzione della inibizione per mesi tre; alla G.S.D. Enna Calcio la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 395 del 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 208/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE LA CHIANA (Presidente A.S.D. Campobello) A.S.D. CAMPOBELLO Con nota 1275bis pf11-12/GS/reg del 28/12/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Giuseppe La Chiana n.q., per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 33 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., avendo il predetto indicato quale collaboratore, in occasione di n° 2 gare del campionato di Promozione regionale ss. 2011/2012, il sig. Giovanbattista Salice, (peraltro iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 81.586), senza che lo stesso risultasse tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.S.D. Campobello ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l’ammenda di € 900,00 a carico della società deferita. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che la A.S.D. Campobello ha indicato quale collaboratore nella distinta delle gare meglio indicate in deferimento peraltro sottoscritte dal Presidente sig. La Chiana in veste di dirigente accompagnatore ufficiale, il sig. Giovanbattista Salice, senza che lo stesso fosse tesserato per la società. Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi al sig. Giuseppe La Chiana la sanzione dell’inibizione per mesi tre; alla A.S.D. Campobello la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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