COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 43 del 06.02.2014 – Reclamo dell’U.S.D. MARSILIANA AICS avverso la decisione relativa all’esito gara Orbetello – Marsiliana del 08.01.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 43 del 06.02.2014 - Reclamo dell’U.S.D. MARSILIANA AICS avverso la decisione relativa all’esito gara Orbetello – Marsiliana del 08.01.2014 Il reclamo della società Marsiliana prende spunto dalla decisione del G.S.T. il quale, sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 38 del 16.01.2014, così decideva: ‘con atto in data 10 gennaio 2014 l’USD Marsiliana AICS propone ricorso avverso il risultato della gara Orbetello – Marsiliana AICS disputata l’8 gennaio 2014. Espone che a tale gara ha partecipato il calciatore Murri Alan, nato il 14 novembre 1990, non tesserato per l’U.S. Orbetello A.S.D. in quanto svincolato. Il reclamo non appare meritevole di accoglimento. L’Ufficio Tesseramento del C.R.T. faceva pervenire a questo G.S.T. proprie deduzioni, con le quali attestava che il calciatore Murri Alan, che aveva partecipato alla gara in esame, era tesserato per l’U.S. Orbetello A.S.D. con decorrenza 31 agosto 2013. Appare del resto singolare come la denunciata situazione si sia peraltro generata proprio per errore di detta società Marsiliana AICS che sulla documentazione del 17.09.2011 trasmessa all’Ufficio Tesseramento del comitato Regionale Toscana non aveva aggiornato la posizione del calciatore svincolato dalla soc. Pol. Lagunare (matricola 3.762.069) ma aveva creato una nuova richiesta di tesseramento indicando erroneamente la data di nascita del calciatore (14 novembre 1990 e non quella effettiva del 17 novembre 1990) generando di fatto un nuovo numero di matricola (7.059.269). Si rileva inoltre come l’Ufficio peraltro abbia trasmesso a questo Giudice non solo l’Aggiornamento Posizione Tesseramento dell’U.S. Orbetello A.S.D. in data 31.08.2013, ma anche la copia della carta d’identità rilasciata dal Comune di Orbetello, che attesta che Murri Alan è nato ad Orbetello in data 17 novembre 1990. A seguito di quanto sopra accertato, la partecipazione del Murri alla gara suddetta era regolare ed il ricorso non può essere accolto rimanendo impregiudicata ogni azione ulteriore che il competente Ufficio Tesseramento andrà ad adottare per la legittimazione della pratica relativa. Per i suesposti motivi il G.S.T. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Marsiliana AICS di Marsiliana (Grosseto) ed ordina l’addebito della tassa’. La reclamante, con stringato ricorso, evidenzia la posizione irregolare del calciatore Alan Murri schierato dalla soc. Orbetello nel corso della gara dell’8 gennaio 2014, in quanto giocatore tesserato con la stessa soc. Marsiliana AICS sino al dicembre 2013 e dalla stessa inserito nelle liste di svincolo solo in detto periodo. In buona sostanza, la reclamante rileva che il Murri avrebbe indebitamente e irregolarmente partecipato all’incontro sopra indicato nelle file della compagine dell’Orbetello, in quanto da quest’ultima non sottoposto a regolare tesseramento. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Il reclamo non è fondato. Il provvedimento impugnato non presenta elementi di criticità, avendo il Giudice di prime cure correttamente interpretato le risultanze probatorie emerse nel corso dell’istruttoria. L’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana, previa sollecitazione dello stesso Giudice Sportivo, con nota del 28.01.2014 ha infatti evidenziato che il calciatore Alan Murri, nato il 17.11.1990, è stato tesserato con numero di matricola 3.762.069 per l’A.S.D. Orbetello, con decorrenza dalla data del 31 agosto 2013. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, non paiono esservi dubbi sul fatto che la partecipazione del giocatore in questione alla gara dell’8 gennaio 2014 sia da ritenersi assolutamente regolare. Appare di tutta evidenza che la reclamante ha fondato le proprie ragioni su erronei presupposti di fatto, facendo leva sul fatto che il calciatore Murri Alan, nato il 14 novembre 1990, fosse tesserato con la soc. Marsiliana con numero di matricola 7.059.269 e poi dalla stessa posto nelle liste di svincolo nel dicembre 2013. Invero, come correttamente riportato in parte motiva dal Giudice di prime cure, l’errore della compagine marsilianese è consistito nell’aver omesso di aggiornare la posizione del Murri al momento del suo tesseramento con provenienza dalla soc. Pol. Lagunare (matricola 3.762.069), indicando una data di nascita diversa da quella effettiva (14 novembre 1990 anziché 17 novembre 1990) e generando – di fatto – una nuova richiesta di tesseramento con un nuovo numero di matricola (7.059.269). Omissione che ha, evidentemente, tratto in inganno la stessa reclamante facendole erroneamente ritenere che il calciatore Alan Murri, nato il 17 novembre 1990, non fosse tesserato per la soc. Orbetello al momento dello svolgimento della richiamata gara. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società ASD MARSILIANA AICS; -conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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