COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato, per quattro gare, i Calciatori: Affortunati Vittorio e Calabrese Mattia. (C.U. n. 35 del 12.2. 2014).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 06/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Società Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato, per quattro gare, i Calciatori: Affortunati Vittorio e Calabrese Mattia. (C.U. n. 35 del 12.2. 2014).
Le motivazioni che si riportano di seguito hanno indotto il G.S.T. di Firenze ad assumere i provvedimenti che, come sopra indicato, vengono impugnati dalla Società di appartenenza dei calciatori:
-Affortunati: A seguito della notifica di una ammonizione per proteste, raggiungeva il D.G. e, mimando il gesto di volerlo colpire con un pugno, proferiva verso lo stesso frasi offensive.
-Calabrese:“Espulso per aver offeso il D.G., ritardava l'uscita dal terreno di gioco per circa un minuto. Sanzione aggravata poichè capitano.”
La Società reclamante ritiene le sanzioni così comminate eccessive e suscettibili, ciascuna, della riduzione di una giornata, così argomentando:
Affortunati.
Le proteste, sfociate nell’ espulsione per il comportamento offensivo successivamente tenuto verso l’arbitro, dovevano essere sanzionate con la squalifica per due giornate. Ad essa se ne può aggiungere tutt’al più un’altra - non due - in considerazione che il gesto di colpire con un pugno è rimasto solo tale e non può costituire aggravante del comportamento offensivo tenuto dal calciatore verso l’Arbitro.
Calabrese.
Il calciatore ha semplicemente detto al D.G. in reazione al provvedimento di espulsione subito “ ma che c…..fai” senza aggiungere l’altra offesa: “cretino” riportata sul rapporto di gara.
Giustifica quindi il ritardo nell’uscire dal campo con il dover lasciare la fascia di capitano ad un compagno e nell’aver trovato chiuso il cancello che conduce agli spogliatoi per cui ha dovuto attendere l’arrivo del custode.
Afferma ancora che il comportamento del calciatore deve essere ritenuto irriguardoso e non offensivo e che il ritardo nell’uscire dal campo non può in alcun caso essere sanzionato con un’ulteriore giornata di squalifica.
Con affermazione davvero singolare ritiene, a quest’ultimo proposito, che il ritardo verificatosi nell’uscire dal campo avrebbe potuto essere sanzionato dal G.S. con un’ulteriore ammonizione e comunque il tempo trascorso avrebbe potuto essere recuperato dal D.G..
Questa la decisione.
L’esame degli atti di gara, rapporto e successivo supplemento i quali, in mancanza di fatti ed elementi che possano indurre in dubbio gli accadimenti in essi descritti fanno piena prova, evidenzia quali siano stati i comportamenti tenuti dai due calciatori.
L’Affortunati è stato dapprima ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento si avvicinava fino a 50 cm. dall’Arbitro offendendolo e mimando di volergli dare un pugno, gesto che appare al Giudicante una vera e propria minaccia da sanzionare in quanto tale.
Ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore offendeva in due occasioni, ancorché nel medesimo contesto, il D.G., uscendo dal campo solamente perché accompagnato dai compagni di squadra.
Si è trattato quindi di una serie di comportamenti successivi - espulsione, minacce ed offese - che giustificano l’entità della sanzione.
Per quanto riguarda il Calabrese lo svolgersi dei fatti viene descritto dal D.G. nel modo seguente.
Alla richiesta di spiegazioni su una decisione tecnica assunta, rivoltagli dal Calciatore, l’Arbitro alla risposta data “Capitano non devo rendere conto a lei del mio operato” si è sentito dire dal calciatore: “Ma che c… dici, cretino”.
A fronte di tale episodio la sanzione da infliggersi non può che essere la squalifica per tre giornate di gara (offese al D.G., aggravate dalla carica rivestita).
L’esame sull’entità della sanzione complessiva verte quindi unicamente sull’episodio relativo alla lenta uscita dal campo che il D.G. quantifica in un minuto, affermando però che il cancello d’uscita dal campo era in effetti chiuso a chiave e la sua apertura è avvenuta solo dopo l’intervento del custode.
E’ indubbio, per averlo il D.G. evidenziato, che il Calciatore ha deliberatamente assunto un atteggiamento dilatorio nell’uscire dal campo, ma appare difficile poter determinare quale periodo di tempo sia da assegnare all’uscita e quanto all’attesa davanti il cancello chiuso, non emergendo peraltro dagli atti a quale distanza il calciatore si trovasse rispetto al cancelletto di uscita dal campo.
Si tratta, quindi, di fattispecie ben diversa da quelle già esaminate in precedenza dalla C.D. nelle quali, ad esempio, il tesserato manifestava arrogantemente la volontà di non uscire, ragion per cui veniva sospinto da compagni di squadra ed accompagnato al di fuori del terreno di gioco (da ultimo, C.U.n. 32/2013-2014).
Nel caso di specie il calciatore ha semplicemente rallentato l’uscita dal campo senza nulla proferire per cui la Commissione ritiene che l’insieme dei comportamenti del calciatore possa trovare idonea sanzione nella squalifica per tre giornate di gara.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie solo parzialmente il reclamo e, per l’effetto, lo respinge nella parte relativa al Calciatore Vittorio Affortunati e lo accoglie per quanto concerne il calciatore Mattia Calabrese determinandone la squalifica in tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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