COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – FORNOLESE DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO DISPUTATA IL 09.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PISTINCIUC ADRIAN FLORIN PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO - FORNOLESE DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO DISPUTATA IL 09.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PISTINCIUC ADRIAN FLORIN PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Fornolese ASD, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara osserva quanto segue. Il comportamento del calciatore Pistinciuc Adrian Florin appare configurare una smodata protesta e non una condotta tale da qualificarsi quale vera e propria minaccia nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto sopra appare equo ridurre la sanzione comminata dal G.S. a tre giornate effettive di squalifica. P.Q.M. • IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PISTINCIUC ADRIAN FLORIN A TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
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