COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS AMERINA – CANNARA DISPUTATA AD AMELIA IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA DICHIARATA LA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE PETTOROSSI MARCO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 28.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS AMERINA - CANNARA DISPUTATA AD AMELIA IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA DICHIARATA LA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE PETTOROSSI MARCO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Cannara ASD, chiedendo di riformare la decisione del G.S. in ordine alla posizione irregolare del calciatore Pettorossi Marco. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame della documentazione in atti emerge che il calciatore Pettorossi Marco, il quale nella stagione 2012/2013 aveva riportato una squalifica comminatagli in occasione dell’ultima giornata del campionato Allievi Fuori Classifica disputata il 16/03/2013 fra Virtus America e Nuova Fulginium, ha scontato detta giornata di squalifica in data 18/11/2013 non avendo partecipato alla gara Nuova Fulginium – Virtus Amerina, sempre nel campionato Allievi Fuori Classifica. Ciò posto, appare corretta la decisione adottata dal G.S. sul reclamo proposto dall’ASD Cannara. Infatti nella fattispecie non risulta applicabile l’art.22 comma 6 del C.G.S., nella parte in cui dispone che la sanzione deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, in quanto tale disposizione presuppone - appunto - che il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società ovvero categoria di appartenenza. Nel caso in questione, invece, il calciatore, non avendo cambiato né società né categoria di appartenenza, deve scontare la sanzione ai sensi del comma 3 dell’art. 22, ovverosia nelle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quanto è avvenuta l’infrazione. P.Q.M. RESPINGE IL RECLAMO. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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