LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 11 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. MILAN del 22 dicembre 2013
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 11 MARZO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. MILAN del 22 dicembre 2013
Il Giudice sportivo,
premesso che:
nella rituale relazione concernente la gara soc. Internazionale soc Milan del 22 dicembre 2013, i collaboratori della Procura federale riferivano che sostenitori della soc. nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo Anello della Curva Nord”, in tre occasioni (16°, 25° e 49° del secondo tempo) avevano indirizzato a calciatori della squadra avversaria (De Jong, Balotelli e Muntari) cori e grida (uuh, uuh, uuh), inequivocabilmente espressivi di “discriminazione per motivi di razza”; con provvedimento del 23 dicembre 2013 (Comunicato Ufficiale n. 97), questo Giudice richiedeva al Procuratore federale di disporre l’acquisizione di ogni ulteriore circostanza utile per valutare l’effettiva dimensione e la percettibilità reale di tali deprecabili comportamenti; osserva: il richiesto supplemento istruttorio, pervenuto a questo Ufficio in data 7 marzo 2014, consente di esprime un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa la “dimensione” dei segnalati cori, che vennero intonati dalla “maggioranza” dei sostenitori nero-azzurri occupanti il Secondo Anello” di una gremita “Curva Nord”, e circa la loro concreta “percettibilità”, sottolineata dai tre collaboratori federali, posizionati rispettivamente all’altezza della linea mediana del campo e nella zona prospiciente sia la “Curva Nord” che la “Curva Sud”. Ne consegue la sanzionabilità a titolo di responsabilità oggettiva della soc. Internazionale, nella misura indicata, quale minimo edittale, dall’art. 11 n. 3 CGS.
Rilevato che la Corte di Giustizia, con provvedimento del 27 febbraio 2014 (Comunicato
Ufficiale n. 222/CGF) ha annullato la sanzione precedentemente inflitta, facendone venir meno l’effetto ostativo, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle
condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa
collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Secondo Anello della Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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