COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. ANNA AVVERSO LE DECISIONI (INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GARBERO MARCO FINO AL 31.05.2014; SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI FRANCO CLAUDIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETACCIA ANTONELLO FINO AL 15.02.2016; AMMENDA DI € 200,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILE CHIETI / S. ANNA, DISPUTATA IL 02.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N°39 DEL 06.02.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. ANNA AVVERSO LE DECISIONI (INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GARBERO MARCO FINO AL 31.05.2014; SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI FRANCO CLAUDIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETACCIA ANTONELLO FINO AL 15.02.2016; AMMENDA DI € 200,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILE CHIETI / S. ANNA, DISPUTATA IL 02.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. N°39 DEL 06.02.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. S. Anna ha chiesto revocarsi le sanzioni di cui sopra o ridursi le stesse in misura più equa, deducendo che non vi sarebbe stata nessuna aggressione in danno dell’arbitro da parte dei tesserati sopra menzionati, ma, semplicemente, delle proteste veementi che non sono sfociate in atti di violenza. L’arbitro della gara, pur essendo stato richiesto di un supplemento di rapporto, non lo ha fatto pervenire senza giustificato motivo. Osserva la Commissione Disciplinare che la sola sanzione inflitta al calciatore Petaccia Antonello può essere ridotta sul presupposto che le lievi “teste sulla fronte” che hanno fatto indietreggiare il direttore di gara, non hanno comportato conseguenza alcuna in danno dello stesso se è vero, come è vero, che questi non ha riferito di aver provato dolore. Tale comportamento, quindi, deve essere qualificato come una protesta smodata, piuttosto che come un vero e proprio atto di violenza. Per quanto riguarda, invece, le altre sanzioni impugnate, le stesse appaiono congrue ed adeguate rispetto ai fatti contestati, con la conseguenza che devono essere integralmente confermate in questa sede. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta la calciatore Petaccia Antonello fino al 6.2.15, confermando nel resto le decisione impugnata, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata. Dispone trasmettersi gli atti al Comitato A.I.A. Abruzzo, per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico dell’arbitro Santaguida Candido, della sezione di Pescara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it