COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 79 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Albi – Borgia 2007 del 9/2/2014 con il punteggio di 0-3, squalifica dell’allenatore GULLI’ Valerio fino al 15 MARZO 2014, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per TRE gare effettive, ammenda di € 200,00 e diffida del campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 79 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Albi – Borgia 2007 del 9/2/2014 con il punteggio di 0-3, squalifica dell’allenatore GULLI’ Valerio fino al 15 MARZO 2014, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per TRE gare effettive, ammenda di € 200,00 e diffida del campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - letti il reclamo e gli atti ufficiali ; - sentito il rappresentate della Società reclamante che nega ogni addebito di responsabilità ai suoi tesserati e tifosi e, in particolare, contesta la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, che sarebbe stata adottata senza compiere alcun tentativo di calmare gli animi; -rilevato che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Alfieri Giuseppe e del sig.Gullì Valerio, allenatore, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che le squalifiche inflitte dal primo giudice ai due tesserati sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; -ritenuto che per quanto riguarda la sospensione della gara e le relative responsabilità appare necessario convocare l'arbitro a chiarimenti; P.Q.M. rigetta il reclamo avverso le squalifiche del calciatore ALFIERI Giuseppe e dell’allenatore GULLI’ Valerio; fissa l'audizione dell'arbitro, sig.Cua Alessandro, per la seduta 31 MARZO 2014, rinviando all'esito ogni altra decisione.
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