COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 80 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.2.2014 (squalifica del calciatore ZUCCARELLI Giuseppe fino al 13/5/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 80 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.2.2014 (squalifica del calciatore ZUCCARELLI Giuseppe fino al 13/5/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti il reclamo e gli atti ufficiali ; -rilevato che la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica, ridimensionando l'addebito ascritto al calciatore Zuccarelli Giuseppe, e sostenendo che lo stesso a gioco fermo correva verso l'arbitro, lo spintonava e protestava, ma non in modo violento; -rilevato che dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta che il calciatore dopo aver percorso dieci metri di corsa avrebbe assestato all'arbitro una spinta violenta sulla testa; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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