COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIETRADEFUSI 1974 – GARA FELICE SCANDONE I PIETRADEFUSI 1974 DEL 7.12.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIETRADEFUSI 1974 – GARA FELICE SCANDONE I PIETRADEFUSI 1974 DEL 7.12.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente afferma, nel proprio atto di impugnazione, che il dirigente D’Alessandro Matteo, pur avendo protestato durante la gara, non ha mai assunto atteggiamenti irriguardosi e violenti; ha sottolineato, altresì, che lo stesso dirigente a fine gara si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per scusarsi. Nel referto arbitrale, viceversa, si evince chiaramente una ben diversa realtà, ben poco commendevole per una guida umana e tecnica degli atleti affidati alle sue cure: ovvero, che il nominato dirigente abbia, viceversa, chiesto al direttore di gara di essere clemente nei suoi confronti e di non menzionare nel referto il suo allontanamento dal terreno di gioco, addebitandola ad uno dei suoi calciatori. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pietradefusi 1974; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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