COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SAN GIUSEPPE – GARA FRESSURIELLO / REAL SAN GIUSEPPE DEL 30.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SAN GIUSEPPE – GARA FRESSURIELLO / REAL
SAN GIUSEPPE DEL 30.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 45 del 5.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico
della reclamante, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l’ammenda di
euro 100.00, per la partecipazione a rissa da parte dei propri tesserati. Con ricorso trasmesso, a
mezzo raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società Real San Giuseppe ha proposto appello avverso la citata delibera. La tesi difensiva della reclamante deve essere respinta. Invero, questa C.D.T. ritiene che, a prescindere dal fatto che ad essa non può attribuirsi valenza probatoria, d’altro canto anche dalla documentazione esibita dalla reclamante (ritagli di articoli di stampa, in estratto), in sede di audizione, non possono dirsi smentite le affermazioni del direttore di gara. Deve ulteriormente aggiungersi che l’arbitro, ascoltato a chiarimenti, nella riunione del 10
febbraio, alla presenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, ha confermato che la
responsabilità della vicenda debba addebitarsi ad entrambe le squadre. Peraltro, le stesse, invero
sconcertanti dichiarazioni, rese ad una sorta di blog dal presidente della società Fressuriello e
depositate dalla reclamante, lungi dal poter essere considerate a supporto del ricorso prodotto dalla medesima società Fressuriello, descrivono il coinvolgimento di diverse persone, anche della
panchina della società reclamante. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real San Giuseppe; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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