COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 72 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS PAVULLESE avverso squalifica per 6 giornate calc. PUGLIA MARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 26.2.2014 gara ARCETANA – VIRTUS PAVULLESE del 23.2.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
72 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS PAVULLESE
avverso squalifica per 6 giornate calc. PUGLIA MARIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 26.2.2014
gara ARCETANA - VIRTUS PAVULLESE del 23.2.2014
L'A.S.D. VIRTUS PAVULLESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, dopo la
concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, il calc. PUGLIA, capitano dell'A.S.D. Virtus Pavullese
"protestava istintivamente nei confronti del direttore di gara. A questo punto l'arbitro si dirigeva con energica corsa e con
tono minaccioso verso il PUGLIA, il quale si proteggeva con le braccia dal contatto fisico cercato
dall'arbitro,ammortizzandolo, senza mai prendere iniziative di spinta e soprattutto senza mai dirigersi verso l'arbitro per
spingerlo. In seguito al contatto, l'arbitro estraeva il cartellino rosso ed espelleva PUGLIA MARIO, che esprimeva le sue
rimostranze". Chiede la riduzione della sanzione e che venga sentita la testimonianza del commissario arbitrale presente
all'incontro.
La Commissione,
- premesso che, in osservanza dell'art. 35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S., non viene sentito il
commissario arbitrale;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che, a seguito di una decisione tecnica, il calc. PUGLIA, capitano dell'A.S.D. Virtus Pavullese, correva verso di lui e lo
spingeva, volontariamente, con le mani al petto, facendolo indietreggiare, urlandogli una frase irriguardosa e, dopo la
comunicazione del provvedimento di espulsione, aggiungeva una frase scurrile sempre all'indirizzo del direttore di gara,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc. PUGLIA MARIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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