COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 74 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLA VERUCCHIO avverso squalifica al 30.4.2015 calc. MUSSONI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2014 gara VILLA VERUCCHIO – BORGO MARINA del 9.2.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 74 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VILLA VERUCCHIO avverso squalifica al 30.4.2015 calc. MUSSONI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2014 gara VILLA VERUCCHIO - BORGO MARINA del 9.2.2014 L'A.S.D. VILLA VERUCCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. MUSSONI "era intento a manifestare all'arbitro il proprio disappunto per la conduzione della gara, disappunto che riferiva avvicinandosi al direttore di gara, al quale veniva indirizzata anche qualche offesa, stante l'assoluta incapacità di condurre un incontro di calcio. Il direttore di gara non si faceva certo pregare e sventolava il cartellino rosso in faccia al giocatore", che, prima di abbandonare il campo tendeva la mano al direttore, che non porgeva la classica stretta di mano al giocatore "il tutto quasi in segno di sfida". Il calc. MUSSONI "non accettava l'atteggiamento irriguardoso di chi dirigeva l'incontro, e pertanto lo apostrofava, quasi a redarguirlo, per il comportamento indisponente tenuto per tutta la gara", cercando di ottenere una risposta, ma i suoi tentativi erano vani. "In segno di sfottò, allora, porgeva due buffetti all'arbitro, quasi a voler sottolineare l'inettitudine e la maleducazione nelle mancate repliche alle rimostranze ricevute dal giocatore ed al rifiuto di stringergli la mano. Il giocatore si allontanava poi immediatamente e spontaneamente dal rettangolo di gioco e non con le modalità indicate nel provvedimento del G.S. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che dopo la espulsione di un compagno di squadra, il calc. MUSSONI gli rivolgeva una frase minacciosa e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, lo colpiva con tre schiaffetti, a mano aperta, alla guancia sinistra, mentre gli rivolgeva frasi minacciose. Si rifiutava, poi, di lasciare il terreno di gioco e dovevano intervenire suoi compagni di squadra per farlo uscire dal campo. . Dopo circa un'ora, quando l'arbitro si apprestava a lasciare l'impianto a bordo della sua autovettura, il calc. MUSSONI si posizionava al centro della strada, per impedire l'allontanamento, costringendo l'arbitro ad invertire la direzione di marcia; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2015 del calc. MUSSONI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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