COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 10.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. MALISANA (Campionato di II Categoria – Gir. C) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara MALISANA/PORPETTO disputata il 16.02.2014: a) Ammenda di € 1.500 e squalifica del campo di gioco per due gare interne; b) inibizione dell’accompagnatore ufficiale sig. Simone TITON sino al 16.04.2014; squalifica dell’allenatore Federico Turco sino al 16.04.2014. (in C.U. della Delegazione di Gorizia n° 41 del 19.02.2014).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 10.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. MALISANA (Campionato di II Categoria – Gir. C) in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara MALISANA/PORPETTO disputata il 16.02.2014: a) Ammenda di € 1.500 e squalifica del campo di gioco per due gare interne; b) inibizione dell’accompagnatore ufficiale sig. Simone TITON sino al 16.04.2014; squalifica dell’allenatore Federico Turco sino al 16.04.2014. (in C.U. della Delegazione di Gorizia n° 41 del 19.02.2014). L’A.S.D. MALISANA ha tempestivamente impugnato il provvedimento pubblicato sul C.U. n° 41 dd 19.02.2014 della Delegazione di Gorizia con il quale il G.S.T. ha irrogato l’ammenda di € 1.500 a carico della società reclamante, la squalifica del suo campo di gioco per le prossime due gare interne del corrente campionato di 2^ Categoria Gir. C, l’inibizione da ogni attività del suo dirigente e accompagnatore ufficiale Simone TITON sino a tutto il 16.04.2014, la squalifica sino alla stessa data del suo allenatore Federico TURCO, il risarcimento dei danni riportati dall’arbitro, per i seguenti motivi: “Dal 20° minuto del 1° tempo e per tutta la durata della gara i sostenitori dell' A.S.D. MALISANA urlavano e protestavano contro l'arbitro urlando in continuazione frasi gravemente ingiuriose e minacciose, nonché reiterate bestemmie; - a fine gara l'allenatore della squadra del MALISANA sig. Turco Federico, espulso nel corso della gara, uscendo dagli spogliatoi si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli ripetute espressioni gravemente offensive; - Mentre l'arbitro si accingeva ad uscire dal proprio spogliatoio, circa una quarantina di sostenitori della squadra del MALISANA assieme ad alcuni calciatori, iniziavano ad urlare ed inveire tutti insieme nei confronti dell'arbitro con numerose frasi ingiuriose, minacciose e denigratorie, che esprimevano la palese volontà di attentare alla sua incolumità fisica. Nella circostanza l'arbitro veniva lasciato privo di qualsiasi tipo di assistenza da parte dei dirigenti del MALISANA e in particolare del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra sig. Titon Simone. Inoltre nello spogliatoio dell'arbitro entrava senza autorizzazione alcuna un addetto al campo sportivo che inveiva a sua volta contro il direttore di gara con parole ingiuriose ed esprimendo solidarietà all'atteggiamento minaccioso dei sostenitori del MALISANA.- - A questo punto l'arbitro, (dopo aver consultato il presidente della Sezione A.I.A. di Pordenone alla quale appartiene)telefonava alla locale stazione dei Carabinieri chiedendo il loro intervento. Nell'attesa, entrava nello spogliatoio dell'arbitro l'accompagnatore ufficiale della squadra del MALISANA sig. Titon Simone criticando aspramente la conduzione di gara e condividendo le proteste delle persone che si trovavano assiepate vicino allo spogliatoio; - Una volta sopraggiunti i Carabinieri, questi proteggevano l'uscita dell'arbitro verso la propria autovettura, mentre i sostenitori del MALISANA si assembravano intorno all'arbitro rivolgendo nuovi insulti e gravi minacce alla sua incolumità, spalleggiati anche da alcuni calciatori del MALISANA e dell'allenatore sig. Turco Federico, che partecipava alla contestazione a sua volta urlando e insultando l'arbitro; - Mentre l'arbitro cercava di raggiungere l'autovettura, i Carabinieri si adoperavano per tenere distanti i sostenitori del MALISANA che però riuscivano a più riprese a spintonare l'arbitro e a colpirlo con calci alle gambe, procurandogli dolore per alcuni minuti, ripetendo gesti di grave minaccia; - Dopo che l'arbitro riusciva finalmente ad entrare nella propria autovettura sempre con la protezione dei Carabinieri, una decina di sostenitori del MALISANA circondavano il veicolo sferrando alcuni pugni contro i vetri e gettandovi addosso della terra.” I fatti presi in considerazione dal GST sono avvenuti il 16.02.2014 durante e dopo la gara MALISANA/PORPETTO valevole per il Campionato di 2^ Categoria, girone C e rispetto agli stessi l’organo giudicante di I^ istanza ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il di più da praticarsi. Con il proprio stringato reclamo, con il quale non è stata richiesta audizione, l’ASD MALISANA, in persona del proprio Presidente, non contesta che i fatti, definiti “gravissimi”, siano effettivamente accaduti. Ciò che la società reclamante e per essa il suo Presidente si limita a chiedere, scusandosi preliminarmente con il Direttore di Gara, con la Sez. AIA di PN (sez. di appartenenza dell’arbitro), con la Federazione Regionale e con la parte del pubblico della squadra ospite, è pertanto una riduzione delle sanzioni comminate dal GST che sarebbe giustificata dalle seguenti circostanze: che quanto verificatosi non è mai accaduto in precedenza e che i sostenitori più esagitati sarebbero stati prontamente stigmatizzati; che l’ASD MALISANA è una piccola società, di una piccola frazione, composta da volontari che cercano di mantenere viva la comunità sportiva; che la conformazione logistica dell’impianto sportivo non è d’aiuto poiché l’uscita dal campo e quindi anche del Direttore di Gara è adiacente al punto di ristoro; che vanamente il Presidente unitamente ai suoi collaboratori sig. Turco e Titon” si erano prodigati per sedare gli animi dei sostenitori più scalmanati; che la società ha già subito un grave danno dal fatto di essere purtroppo assurta a protagonista, a livello mediatico, delle “cronache nere sportive”. Da parte sua la CDT nell’affrontare in sede di riesame un caso quantomai preoccupante ed oltremodo biasimevole ma per fortuna rarissimo perlomeno a livello locale (non vi è infatti memoria recente di una simile vicenda sui campi di calcio regionali) ha voluto, per scrupolo, approfondire il quadro probatorio sentendo a chiarimenti l’arbitro il quale, nel confermare i fatti da lui descritti nel supplemento di rapporto e ripresi dal GST nel provvedimento impugnato, ha precisato che nell’uscire dal campo i due Carabinieri che lo scortavano non erano riusciti a proteggerlo completamente dalle persone che lo avevano attorniato e di aver quindi ricevuto in tale frangente quattro o cinque calci alle gambe. Lo stesso arbitro nel puntualizzare di aver riconosciuto tra le persone che lo attendevano all’uscita i volti di alcuni calciatori del MALISANA e quello dell’allenatore “che urlava ed insultava assieme alle altre persone presenti. Trattavasi degli stessi insulti che mi rivolgeva all’atto dell’espulsione” riferiva di non aver invece identificato “tra coloro che mi avevano assalito” l’accompagnatore ufficiale del MALISANA (come si ricava dal supplemento di rapporto l’accompagnatore ufficiale del MALISANA sig. Simone TITON era entrato nello spogliatoio dell’arbitro dopo che costui aveva richiesto l’intervento dei CC e nell’occasione non solo aveva censurato il suo operato ma anche l’iniziativa di rivolgersi alle Forze dell’Ordine dicendogli “comunque la gente lì fuori fa bene a lamentarsi adesso hai chiamato i carabinieri vediamo che succede”). Ciò detto è doveroso a questo punto rammentare che la fede privilegiata che riveste il resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva (art. 35/2 C.G.S.), non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto nel rapporto o negli eventuali supplementi allo stesso. Nello specifico non è neppur necessario soffermarsi più di tanto sulla efficacia probatoria del referto arbitrale dal momento che la veridicità di quanto attestato dal Direttore di Gara non è neppur messa in discussione dalla reclamante. Pacifica dunque la materialità dei fatti altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la loro gravità essa pure lealmente riconosciuta, nel suo reclamo, dal Presidente della società interessata. Tanto premesso, per quanto riguarda le sanzioni irrogate dal GST la CDT è perfettamente consapevole che quelle comminate dal giudice territoriale e segnatamente quella dell’ammenda nella misura da lui ritenuta appropriata in riferimento alla gravità della vicenda, può risultare particolarmente gravosa, sul piano finanziario, specie se rapportata ad una società di piccole dimensioni militante nel campionato di 2^ categoria. Tuttavia la CDT non può esimersi dall’osservare come nessun tesserato dell’ASD MALISANA risulti essersi attivato per dare un qualche ausilio al Direttore di Gara o si sia offerto di dare allo stesso la necessaria assistenza per consentirgli di superare un situazione particolarmente delicata e pericolosa (anche per l’incolumità fisica) non foss’altro almeno per tranquillizzarlo e supportarlo sul piano umano e agevolarlo sulle iniziative più opportune da prendere in un preoccupante frangente. Dal rapporto arbitrale, non contestato, emerge al contrario l’umiliazione inflitta al Direttore di Gara da parte di personale collegato alla società reclamante che aveva addirittura tentato, in maniera del tutto irragionevole e pretestuosa, di farlo immediatamente uscire dallo spogliatoio sì da costringerlo in tal modo ad affrontare, senza alcuna difesa, gli esagitati sostenitori del MALISANA che lo aspettavano, numerosi, fuori dal campo. Per contro non corrisponde al vero che l’allenatore e l’accompagnatore ufficiale dell’ASD MALISANA si siano prodigati, come si vuol far credere nel reclamo, per sedare gli animi; al contrario come lucidamente e precisamente riportato dall’arbitro detti tesserati, anziché prestargli collaborazione e supporto avevano solidarizzato con il pubblico più facinoroso.- L’allenatore dell’ASD MALISANA è stato per di più intravisto dall’arbitro tra le persone che lo aspettavano fuori dal campo (e fra esse anche alcuni calciatori della società reclamante) intento ad urlargli contro e ad insultarlo. Conclusivamente, in difetto di qualsiasi circostanza attenuante che valga in qualche modo a mitigare la posizione della società reclamante e dei suoi due tesserati sanzionati disciplinarmente, ritiene la CDT che il provvedimento impugnato sia meritevole di piena conferma P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: respinge integralmente il reclamo proposto dall’ASD MALISANA, confermando le sanzioni tutte assunte dal GST nei confronti della Società e dei suoi due tesserati, e dispone di incamerare la relativa tassa.
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