COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 del 14.03.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 01/03/2014 OL3 – TORVISCOSA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 100 del 14.03.2014
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 01/03/2014 OL3 – TORVISCOSA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
• a seguito del provvedimento adottato nella seduta del 05 marzo 2014, nel corso della quale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti in merito al comportamento tenuto dal pubblico nei confronti dell’arbitro durante la gara A.S.D. OL3 - A.S.D. TORVISCOSA, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”, disputatasi a Faedis (pr. di Udine) in data 01.03.2014 e si era riservato ogni decisione in merito;
• sentito l’arbitro a chiarimenti in data 12 marzo 2014 e preso atto che lo stesso ha confermato ciò che aveva riportato nel proprio rapporto e cioè che, già dal 3’ del primo tempo, dopo che era stato commesso un fallo da parte di un calciatore del Torviscosa nei confronti di un calciatore della squadra locale (fallo immediatamente sanzionato dal direttore di gara), e per tutta la durata dell’incontro, una decina di sostenitori dell’A.S.D. OL3 lo avevano continuamente offeso e minacciato ad ogni suo intervento; • preso atto, altresì, nel corso dell’audizione dell’arbitro (di seguito d.d.g.), che, dopo la fine della gara, mentre egli si accingeva a rientrare negli spogliatoi e si trovava all’inizio del tunnel che conduceva agli spogliatoi stessi, un sostenitore dell’OL3 urlava nei suoi confronti, con atteggiamento intimidatorio, aggrappandosi alla rete di recinzione ed a circa un metro di distanza da lui, espressioni minacciose e comportanti offesa per motivi di origine territoriale (l’offesa per motivi di origine territoriale, ripetuta per due-tre volte, è stata chiaramente percepita dai calciatori e
dai dirigenti che stavano rientrando negli spogliatoi e dai due assistenti del d.d.g.);
• rilevato che i dirigenti dell’A.S.D. OL3 sono immediatamente intervenuti ed hanno fatto desistere, dopo una trentina di secondi, il predetto sostenitore dal sopradescritto comportamento tenuto nei confronti del d.d.g., ripristinando la situazione di normalità, tanto che nulla più è accaduto di rilevante ai fini disciplinari;
• considerato che, a seguito di precisa domanda di questo giudice sportivo, se, a causa dell’offesa rivoltagli per motivi di origine territoriale dopo la fine della gara, egli (arbitro) si fosse sentito discriminato, lo stesso rispondeva che si era sentito sicuramente offeso così come per le altre ingiurie proferite nei suoi confronti durante quasi tutto l’incontro, ma discriminato assolutamente no, in quanto lo aveva percepito come un becero insulto rivolto nei suoi confronti e niente di più;
• ritenuto che la condotta tenuta dal sostenitore dell’OL3 dopo la fine della gara, sulla base delle dichiarazioni del d.d.g., non integrerebbe gli estremi del “comportamento discriminatorio”, in considerazione della non rilevante sua “dimensione“ (art. 11, punto 3, C.G.S.), anche per il tempestivo intervento dei dirigenti dell’OL3;
• rilevato, altresì, che i sostenitori dell’OL3 hanno proferito, durante la suindicata gara, offese e minacce non soltanto nei confronti dell’arbitro, ma anche nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (A.S.D. TORVISCOSA), al momento della sostituzione dello stesso (41’ del 2° tempo);
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’A.S.D. OL3 con l’irrogazione dell’ammenda di € 300,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 3 del C.G.S. (responsabilità oggettiva) per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro durante quasi l’intero corso della gara OL3-TORVISCOSA, valevole per il Campionato di Promo ione, Girone “B”, disputatasi il 1° marzo 2014 a Faedis (pr. di Udine) e nei confronti di un calciatore della squadra avversaria al momento della sostituzione di quest’ultimo.