COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA LIBERTAS PORTONACCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 38 DEL 23-1-2014 IN MERITO ALLA GARA LIBERTAS PORTONACCIO – HERMES ROMA C.S. DEL 19-1-2014 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/CDT del 14/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA LIBERTAS PORTONACCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 38 DEL 23-1-2014 IN MERITO ALLA GARA LIBERTAS PORTONACCIO – HERMES ROMA C.S. DEL 19-1-2014 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA L’Arbitro della gara in epigrafe, riferiva nel suo rapporto, di aver sospeso l’incontro al 45 del secondo tempo sul risultato di due ad uno per la squadra di casa. A motivo della sospensione, adduce il comportamento di un gruppo di sostenitori della squadra ospite che, dopo la segnatura di una rete su calcio di rigore, per la Libertas Portonaccio iniziavano ad inveire ripetutamente nei suoi confronti con cori razzisti pronunciando più volte la frase “Negro di merda”. Il direttore di gara, di colore, si sentiva profondamente offeso e turbato tanto da non sentirsi più nella condizione di dirigere in serenità l’incontro e decideva di sospendere a quel punto la gara, quando mancavano da disputare i tre minuti di recupero concessi. Il competente Giudice Sportivo nella decisione impugnata ricostruiva puntualmente l’episodio e decideva di annullare la gara ordinandone la ripetizione, comminando altresì alla società Hermes Roma l’ammenda di euro 350,00. A sostegno della decisione assunta rilevava come nella specie non sussistessero pericoli per l’incolumità del direttore di gara e, pur comprendendo il disagio psicologico in cui si era venuto a trovare l’Arbitro riteneva che questo non giustificasse la sospensione della gara, anche in considerazione del breve lasso di tempo che mancava alla fine. Avverso la decisione ricorre la società Libertas Portonaccio che sostiene, in buona sostanza, che nella specie sussistessero quelle condizioni eccezionali che giustificano la sospensione dell’incontro anche perché poteva configurarsi nel comportamento dei sostenitori della società Hermes Roma un potenziale pericolo per l’incolumità del direttore di gara. Il reclamo è fondato per le motivazioni che seguono. Contrariamente a quanto sottolineato dalla reclamante ed, in parte, dallo stesso Giudice di prime cure, il pericolo per l’incolumità fisica dell’Arbitro è uno dei parametri che possono giustificare la decisione della sospensione dell’incontro, unitamente a quello della procurata inidoneità dello stesso a proseguire nella conduzione dell’incontro. In particolare l’inidoneità dell’Arbitro è non solo fisica, e questa si verifica ogniqualvolta l’Arbitro si infortuni o venga menomato per le percosse subite, ma anche psicologica, ogni qualvolta minacce gravi od altre forme di costrizione psicologica lo mettano obiettivamente non in condizioni di condurre a termine l’incontro. A questo proposito è stata considerata minaccia idonea a giustificare la sospensione dell’incontro quella portata con arma (anche giocattolo ma con i dispositivi di identificazione alterati) e costrizione psicologica, l’ingiuria portata con lo sputo al volto. Nel caso di specie il reiterato insulto razzistico, gravissimo, diretto ed inequivocabile è senz’altro idoneo ad indurre nel direttore di gara una condizione psicologica inidonea a proseguire l’incontro, ingenerando un misto di umiliazione, rabbia, rivalsa ed avvilimento non dissimile da quella che si subisce quando si viene attinti dallo sputo in pieno volto che, per costante giurisprudenza di questa commissione sempre confermata in appello di ultimo grado, è risultato idoneo a giustificare pienamente la sospensione della gara. La decisione va quindi riformata ed alla società Hermes Roma va irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per i fatti direttamente ed inequivocabilmente attribuiti ai propri sostenitori e che hanno portato alla sospensione dell’incontro. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di comminare alla società Hermes Roma C.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 La tassa reclamo va restituita.
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