COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RICREATIVO PSE/BELMONTE PICENO DEL 22.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 60 del 26.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RICREATIVO PSE/BELMONTE PICENO DEL 22.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 60 del 26.2.2014)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico BRUNELLI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 marzo 2014, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Belmonte Piceno, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a contestare una decisione tecnica dell’arbitro, a voce alta ma in modo rispettoso e non offensivo; alla notifica del provvedimento disciplinare, si sarebbe allontanato immediatamente, senza proferire ulteriori lamentele, raggiungendo dapprima lo spazio dell’antistadio, ove erano posizionate anche altre persone, e poi, da lì, su disposizione dell’ufficiale di gara, fuori dallo stadio.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere allontanato, nel corso della gara, l’allenatore Brunelli Marco per proteste e che lo stesso poi, invitato a spostarsi dalla porta degli spogliatoi dove si era fermato, nell’andarsene proferì un’espressione ingiuriosa nei suoi confronti.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame - ammissibile ex art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs in quanto squalifica superiore ad un mese - possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Brunelli Marco, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Belmonte Piceno e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore BRUNELLI Marco a giorni venti.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RICREATIVO PSE/BELMONTE PICENO DEL 22.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 60 del 26.2.2014)"