COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SASSOFERRATO GENGA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SASSOFERRATO GENGA/DELLA ROVERE CALCIO DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. SASSOFERRATO GENGA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SASSOFERRATO GENGA/DELLA ROVERE CALCIO DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RICCI Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, dopo essere stato sostituito, nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sassoferrato Genga chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a sollecitare l’uscita dal terreno di gioco, accompagnandolo, del massaggiatore della squadra avversaria allontanato dall’arbitro, adoperandosi poi per evitare contatti tra lo stesso massaggiatore ed un dirigente locale.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Ricci Simone responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sassoferrato Genga e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RICCI Simone a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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