COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRUENTUM MMVII/AGRARIA CLUB DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 130 del 26.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRUENTUM MMVII/AGRARIA CLUB DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 130 del 26.2.2014) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Pierantozzi Cristian, presidente della società, inibito fino al 12 marzo 2014, come da provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 130 del Comitato Regionale Marche. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’Ass. Agraria Club ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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