COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. POGGESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGESE/AMATRICE DELL’8.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 62 del 14.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. POGGESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POGGESE/AMATRICE DELL’8.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 62 del 14.2.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventesimo minuto del secondo tempo, a seguito di un guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco, verificatosi, di nuovo, dopo una prima interruzione di circa venti minuti e che avrebbe richiesto, a dire dei dirigenti della società, uguale attesa. Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla società ospitante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 30,00. Avverso detta delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S. Poggese deducendo la causa di forza maggiore quale causa dell’interruzione dell’energia elettrica - derivante dal simultaneo utilizzo della rete da parte di altra società gestrice dell’impianto sportivo - e chiedendo, pertanto, in riforma dell’impugnato provvedimento, la ripetizione della gara de quo. Alla richiesta audizione la società illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Come noto, ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato, indipendentemente da eventuali tipi di proprietà di terzi. La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come il caso fortuito postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi la invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era onere dell’A.S. Poggese dimostrare di avere diligentemente controllato l’impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non fosse rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata. Per giurisprudenza costante il caso fortuito viene riconosciuto allorché la caduta dell’illuminazione si verifichi in un ambito territoriale più ampio dell’impianto sportivo, quale tutta la città ovvero il quartiere in cui questo è posto. In conclusione, accettando di disputare l’incontro nel tardo pomeriggio, l’A.S. Poggese si è assunta l’onere di garantirne lo svolgimento: ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, su di essa ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Poggese e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it