COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/BORGO MOGLIANO MADAL FC DEL 15.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 50 del 19.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL FC AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/BORGO MOGLIANO MADAL FC DEL 15.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 50 del 19.2.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 all’A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC per il comportamento dei propri tesserati, a fine gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per sette gare effettive al calciatore LUPETTI Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi osservato, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, a fine gara, tra il Lupetti e l’arbitro, al quale il primo stava chiedendo alcune spiegazioni, sarebbe nata un’accesa discussione, con conseguente espulsione del calciatore; solo dopo tale provvedimento ed al fine di comprenderne i motivi, intervennero, avvicinandosi all’arbitro, altri calciatori del Borgo Mogliano, ma nessuno lo colpì né cercò di farlo. La medesima reclamante, poi, richiamando a sostegno alcuni arresti della Suprema Corte di Cassazione in tema di valenza probatoria del “verbale di accertamento” del pubblico ufficiale, chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando all’uopo alcuni tesserati propri e della società avversaria. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato, con le modalità puntualmente descritte nel suo rapporto, i fatti ascritti ai tesserati della reclamante ed al calciatore Lupetti Roberto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuta provata la responsabilità dei tesserati della reclamante e del calciatore Lupetti Roberto in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto che la gravità dell’aggressione, posta in essere dai tesserati della reclamante nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, 2° comma, del Cgs; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al Lupetti Roberto, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice sportivo; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso l’ammenda applicata alla medesima società, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore LUPETTI Roberto, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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