COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/ 3/2014 TORNACO CALCIO 2010 – RIVER SESIA CALCIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 2/ 3/2014 TORNACO CALCIO 2010 - RIVER SESIA CALCIO
La società ASD RIVER SESIA, con raccomandata spedita in data 4/3/2014, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
A sostegno della propria richiesta vengono addotte le seguenti motivazioni : 1º) la presenza in panchina come dirigente accompagnatore della società TORNACO di persona sprovvista della tessera di dirigente Ufficiale 2º) La partecipazione alla gara, durante il secondo tempo, di un giocatore indossante la maglia nº16 non presente nell'elenco ufficiale consegnato prima della gara. Tale calciatore veniva successivamente espulso dall'arbitro e nello stampato "amm/espulsi", rilasciato dallo stesso a fine gara, viene infatti confermata l'espulsione del nº16. 3º) La società reclamante sostiene poi che, ritenendo ormai invalidata la gara per le irregolarità di cui sopra, provvedeva alla sostituzione di un proprio calciatore, in quanto diffidato, al solo scopo di preservarlo da una eventuale ammonizione che avrebbe comportato la successiva squalifica dello stesso. La reclamante richiede pertanto la sanzione della perdita della gara a carico della consorella o in subordine la ripetizione della stessa. La società Tornaco ha inviato una corposa lettera di controdeduzioni, in cui confuta, punto per punto, le doglianze della reclamante rivendicando con forza la correttezza del proprio comportamento sempre improntato al rispetto della lealtà sportiva.
In particolare, per quanto concerne il giocatore entrato in campo con la maglia nº16, precisa trattarsi di QUAGLINO JACOPO (9/5/1990) regolarmente presente in distinta con il nº17 e come tale identificato dall'arbitro prima della gara. L'inconveniente, a suo dire, si sarebbe verificato durante l'intervallo allorchè il suddetto calciatore inconsapevolmente indossava la maglia nº16, presente nello spogliatoio e non indossata da altri, con la quale successivamente prendeva parte alla gara. Poichè sul rapporto arbitrale non figurava cenno alcuno a quanto lamentato dalla reclamante, questo G.S. ha provveduto a richiedere all'arbitro un supplemento a chiarificazione dei fatti. In tale documento l'arbitro, a proposito del dirigente accompagnatore, dichiara di averne permesso la presenza nel recinto di gioco in quanto lo stesso, oltre al documento ufficiale di identificazione, presentava copia della richiesta di emissione di tessera dirigente, non ancora ricevuta, come previsto dalla normativa in atto. Circa l'argomento più rilevante e cioè la partecipazione alla gara di calciatore con il nº 16, non presente in distinta, l'arbitro conferma trattarsi con certezza di QUAGLINO FRANCO come tale identificato prima della gara allorché indossava la maglia nº 17. Al momento del suo ingresso in campo l'arbitro annotava sul taccuino il nº16, corrispondente alla maglia indossata, così come all'atto della successiva espulsione dello stesso avvenuta al minuto 47 del secondo tempo. Solo allorchè si apprestava a compilare il modulo "ammoniti/espulsi" si avvedeva che sulla distinta non figurava il nº16 e pertanto provvedeva ad una nuova identificazione del giocatore espulso, avendo conferma che era proprio il summenzionato QUAGLINO FRANCO. A questo punto rettificava di propria iniziativa la numerazione sulla distinta a proprie mani, in seguito inviata a questo G.S. in allegato al referto, omettendo colpevolmente di darne comunicazione alla società RIVER SESIA. A fronte di quanto dettagliatamente riportato, attraverso la documentazione agli atti, questo G.S. non ravvisa da parte della società Tornaco alcuna irregolarità grave che abbia potuto alterare in qualche modo il risultato della gara od influire sullo stesso, a parte il non aver controllato e non essersi avveduta della condotta negligente del proprio tesserato Quaglino. La posizione del dirigente signor CONTARTESE MARCO, alla luce della dichiarazione arbitrale, si appalesa del tutto regolare pur se giova rammentare che una eventuale irregolarità non avrebbe avuto incidenza sul risultato della gara ma comportato unicamente una sanzione amministrativa a carico della società e l'inibizione dell'inadempiente. Irrilevante appare poi l'asserzione della società River Sesia, invero assai singolare, di aver effettuato una sostituzione non necessaria, in quanto riteneva la gara ormai invalidata, al solo fine di preservare un proprio giocatore: l'eventuale irregolarità di una gara la stabilisce l'Organo giudicante e non certo le società partecipanti alla stessa.
Tutto ciò premesso, SI DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dalla società River Sesia essendo stata accertata in modo inequivocabile, attraverso le testimonianza arbitrale, la posizione regolare del calciatore Quaglino. - di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè TORNACO - RIVER SESIA 2-0
- di comminare alla società Tornaco l'ammenda di euro 50,00 per non aver controllato
accuratamente l'equipaggiamento di un proprio calciatore. - di nulla disporre circa la tassa reclamo, peraltro non versata, poichè la società River Sesia è stata indotta al reclamo dal comportamento negligente della società Tornaco e dall'arbitro stesso. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº 51 del 6/3/2014.