COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società G.S.D. VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 6.3.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara RIVAROLESE 2009 – VOLPIANO disputata in data 2.3.2014, Campionato di Promozione Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società G.S.D. VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 6.3.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara RIVAROLESE 2009 – VOLPIANO disputata in data 2.3.2014, Campionato di Promozione Girone B Con ricorso inviato in data 6.3.2014 la Società VOLPIANO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore DI BENEDETTO Agatino e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette che il proprio calciatore ha colpito un avversario con un calcio alle caviglie a pallone non a distanza di gioco e giustifica il fatto con la concitazione dell’azione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Tuttavia, nel caso di specie, dal rapporto del direttore di gara, emergono elementi che consentono di contenere la sanzione quali l’assenza di effetti lesivi a carico dell’avversario, che “poteva regolarmente continuare a giocare senza particolari conseguenze”, e lo spontaneo riconoscimento della propria scorrettezza da parte del DI BENEDETTO che, a quanto sembra, si allontanava dal campo senza protestare. Ovviamente un calcio intenzionale all’indirizzo di un avversario a palla lontana costituisce condotta idonea a mettere in pericolo l’incolumità del malcapitato calciatore e la sanzione deve comunque eccedere i minimi assoluti Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo ridurre a due turni di squalifica l’entità della sanzione a carico del DI BENEDETTO. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore DI BENEDETTO Agatino determinandone la durata a due gare. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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