COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società ACD MANDROGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 13/02/2014 in riferimento alla gara MANDROGNE – FULVIUS del 9.2.2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 13.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società ACD MANDROGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 13/02/2014 in riferimento alla gara MANDROGNE - FULVIUS del 9.2.2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone B Dal ricorso in oggetto, piuttosto generico, non si comprende con chiarezza quale, tra le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, si intenda censurare. Si chiede la riduzione di un terzo della sospensione, sanzione peraltro non inflitta anche perché non prevista. Volendo però accedere ad una interpretazione in favor – altrimenti si dovrebbe concludere per l’inammissibilità del ricorso - si deve ritenere che la ricorrente abbia voluto impugnare le sanzioni a tempo (non la perdita della gara che darebbe comunque luogo ad una dichiarazione di inammissibilità attesa l’assenza di comunicazione alla controparte, non la sanzione pecuniaria non essendo espressamente censurata) inflitte al Presidente, PISTARA’ Salvatore (inibizione fino al 14.4.2014) ed ai giocatori GIORDANO e BELKASSIOUIA (squalifica sino al 14.4.2014) Il ricorso è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento dei propri tesserato ancorchè le argomentazioni a sostegno non siano né esaustive, né convincenti ovvero tali da ritenere superabile quanto sostenuto nel proprio referto dal direttore di gara Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono, quindi, eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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